Cassazione Civile, Ordinanza n. 11571/2023 del 03/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore addetto alla guida di mezzi di trasporto, transitato alle dipendenze della società resistente per effetto di cessione d'azienda, aveva agito in giudizio chiedendo somme asseritamente dovute per avere svolto corse superiori a 50 km e per non avere goduto dei riposi previsti nei vari anni del rapporto, nonché il maggior TFR conseguente alla maggiore retribuzione. Il tribunale e la corte d'appello hanno rigettato le domande ritenendo che i crediti fossero prescritti e che la disciplina contrattuale invocata riguardasse un'ipotesi diversa. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione di norme nazionali e comunitarie sui riposi, dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2109 c.c., sostenendo che la pretesa fosse in realtà risarcitoria, per danno non patrimoniale da attività lavorativa continuativa e usurante, e che i giudici di merito avessero travisato il petitum e violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il motivo non denunciasse un'omessa pronuncia, ma censurasse l'interpretazione della causa petendi e del petitum compiuta dal giudice di merito. Poiché tale attività interpretativa è accertamento di fatto riservato al giudice del merito, la Cassazione ha limitato il controllo alla congruità della motivazione e ha rilevato che la corte territoriale aveva motivato in modo adeguato nel qualificare la domanda come retributiva e non risarcitoria, escludendo l'applicabilità della norma collettiva invocata. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese in favore della società resistente e con nulla disposto per la società intimata rimasta contumace in cassazione; è stato inoltre disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura era formalmente proposta per violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziale, ma la Corte ha chiarito che, quando si contesta l'interpretazione della domanda, non si configura un vizio di violazione di legge sostanziale bensì un accertamento di fatto del giudice di merito.
Richiamato per distinguere l'omessa pronuncia e la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato dall'erronea interpretazione della domanda.
art. 36 Cost.
Invocato dal ricorrente come fondamento costituzionale della pretesa risarcitoria, ma la Corte non ne ha riconosciuto l'applicabilità ai fini della qualificazione della domanda, avendo confermato la natura retributiva accertata dai giudici di merito.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai riposi; la Corte non ha ravvisato un errore di diritto nella decisione impugnata, che aveva escluso la disciplina invocata per difformità della fattispecie concreta.
La Corte di merito aveva ritenuto prescritti i crediti qualificati come retributivi; la Cassazione non ha censurato tale impostazione, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
art. 14 CCNL 1976
È stata ritenuta inapplicabile perché disciplina l'ipotesi del mancato godimento nell'anno solare di un numero di riposi inferiore ai 52 previsti, diversa da quella dedotta dal lavoratore.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
È stata disposta la condanna al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ricorrendone i presupposti processuali.
L. n. 138/1958
Norma richiamata dal ricorrente tra quelle in tema di riposi, ma non ritenuta decisiva dalla Corte per la qualificazione della domanda.
Norma richiamata dal ricorrente tra quelle in tema di riposi, ma non ritenuta decisiva dalla Corte per la qualificazione della domanda.
Reg. CEE n. 3820/1985
Invocato dal ricorrente per sostenere la natura risarcitoria della pretesa; la Corte ha escluso che ciò mutasse la qualificazione della domanda operata dai giudici di merito.
Reg. CEE n. 561/2006
Richiamato in continuità con il precedente regolamento europeo sui tempi di guida e riposo; la Corte non ha accolto la tesi del ricorrente sulla sua incidenza sulla natura della domanda.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione occorre distinguere tra omessa pronuncia o violazione dell'art. 112 c.p.c. e censura sull'interpretazione della domanda: solo nel primo caso la Corte può esaminare direttamente gli atti, mentre nel secondo l'interpretazione di petitum e causa petendi è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
- Se il giudice di merito qualifica la domanda come retributiva e non risarcitoria sulla base del contenuto complessivo dell'atto introduttivo e delle allegazioni, la censura in cassazione non può risolversi in una diversa lettura del thema decidendum, salvo un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- La disciplina contrattuale collettiva invocata è applicabile solo se la fattispecie concreta corrisponde esattamente all'ipotesi regolata: non è consentito estenderla per analogia a situazioni diverse, come il mancato godimento di riposi settimanali rispetto al mancato godimento di un numero minimo di riposi annuali.
- Quando la pretesa è qualificata come credito retributivo, trova applicazione il relativo termine di prescrizione; la diversa qualificazione in termini risarcitori richiede che la domanda sia effettivamente formulata e allegata come tale.
- La mera invocazione di norme costituzionali o sovranazionali in tema di riposi lavorativi non basta, di per sé, a trasformare una domanda di differenze retributive in una domanda di risarcimento del danno.
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