Cassazione Penale, Ordinanza n. 34126/2025 del 17/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla confisca delle somme è rimasta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione era proposto contro la sentenza del GIP del Tribunale di Napoli che aveva disposto la confisca di somme di denaro. I due motivi dedotti censuravano entrambi la confisca, ma il testo non specifica nel dettaglio le singole doglianze. La Corte li ha ritenuti manifestamente infondati perché la motivazione della decisione di merito risultava corretta nel ritenere provata la presunzione prevista dal rinvio dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 all'art. 240-bis c.p., cioè la mancata prova della lecita provenienza delle somme. La Corte ha inoltre escluso che fosse necessario un precedente sequestro preventivo per giustificare la confisca.
Norme richiamate
art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990
norma che rinvia all'art. 240-bis c.p. per la confisca delle somme di denaro, con applicazione della presunzione di illecita provenienza in caso di mancata prova della lecita provenienza
norma richiamata come base del presupposto della confisca patrimoniale, fondato sulla mancata dimostrazione della provenienza lecita delle somme
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente all'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Quando la legge prevede, tramite rinvio a una disciplina di confisca patrimoniale, una presunzione di sproporzione o illecita provenienza, il giudice può disporre la confisca delle somme se non è fornita prova della loro lecita provenienza.
- Ai fini della confisca fondata sulla mancata prova della lecita provenienza, non è necessario che vi sia stato in precedenza un sequestro preventivo delle somme.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a contestare la confisca senza confrontarsi con il corretto fondamento normativo e probatorio della decisione di merito è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.
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