Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 34126/2025 del 17/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla confisca delle somme è rimasta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione era proposto contro la sentenza del GIP del Tribunale di Napoli che aveva disposto la confisca di somme di denaro. I due motivi dedotti censuravano entrambi la confisca, ma il testo non specifica nel dettaglio le singole doglianze. La Corte li ha ritenuti manifestamente infondati perché la motivazione della decisione di merito risultava corretta nel ritenere provata la presunzione prevista dal rinvio dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 all'art. 240-bis c.p., cioè la mancata prova della lecita provenienza delle somme. La Corte ha inoltre escluso che fosse necessario un precedente sequestro preventivo per giustificare la confisca.

Norme richiamate

  • art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990

    norma che rinvia all'art. 240-bis c.p. per la confisca delle somme di denaro, con applicazione della presunzione di illecita provenienza in caso di mancata prova della lecita provenienza

  • art. 240-bis c.p.

    norma richiamata come base del presupposto della confisca patrimoniale, fondato sulla mancata dimostrazione della provenienza lecita delle somme

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente all'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Quando la legge prevede, tramite rinvio a una disciplina di confisca patrimoniale, una presunzione di sproporzione o illecita provenienza, il giudice può disporre la confisca delle somme se non è fornita prova della loro lecita provenienza.
  • Ai fini della confisca fondata sulla mancata prova della lecita provenienza, non è necessario che vi sia stato in precedenza un sequestro preventivo delle somme.
  • Il ricorso per cassazione che si limiti a contestare la confisca senza confrontarsi con il corretto fondamento normativo e probatorio della decisione di merito è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieSpaccio
RamiReati in materia di lavoroStupefacenti
IstitutiConfisca

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.