Cassazione Penale, Ordinanza n. 34085/2025 del 17/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i primi due motivi una generica censura in fatto contro valutazioni discrezionali del giudice di merito e il terzo motivo privo di specifica contestazione sulla pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 22 novembre 2024. Dai passaggi motivazionali emerge che i primi due motivi censuravano, in sostanza, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e il diniego delle attenuanti generiche; la Corte ha però qualificato tali doglianze come generiche e non ammissibili perché dirette a sollecitare una rivalutazione del fatto e dell'esercizio di poteri discrezionali del giudice di merito. Il terzo motivo riguardava la determinazione della pena, ma è stato ritenuto inammissibile per mancanza di una specifica contestazione sul punto. Nel testo dell'ordinanza non è indicato il reato contestato originario, né sono riportati i dettagli fattuali della condotta.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa dal giudice di merito sulla base di convergenti indici fattuali; in cassazione non è ammissibile una censura generica che miri solo a sovrapporre una diversa valutazione del fatto.
Massime di principio
- La censura in cassazione contro il diniego della particolare tenuità del fatto è inammissibile quando si risolve in una generica richiesta di rivalutazione del compendio fattuale e del giudizio discrezionale del giudice di merito.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, se motivato dall'assenza di elementi positivi, non è sindacabile in cassazione mediante doglianze meramente apodittiche o fattuali.
- La doglianza sulla determinazione della pena deve essere specifica e puntuale; in mancanza di una contestazione analitica del trattamento sanzionatorio, il motivo è inammissibile.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito quando la sentenza impugnata ha esercitato correttamente poteri discrezionali fondati su elementi fattuali convergenti.
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