Cassazione Penale, Ordinanza n. 34087/2025 del 17/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato in materia di stupefacenti. Ha censurato, in modo ritenuto dalla Corte di cassazione del tutto generico, l'esclusione dell'ipotesi lieve, sostenendo in sostanza che la qualificazione del fatto non sarebbe stata corretta. Ha inoltre contestato la ritenuta recidiva. Secondo la sentenza impugnata, la condotta era connotata da professionalità, desunta dall'elevato quantitativo di sostanza stupefacente, dall'altissima percentuale di principio attivo indicata nell'80%, dal rinvenimento di fogli manoscritti con annotazioni, di cinque telefoni cellulari riferiti al pregresso traffico e della sostanza nascosta in una cassaforte. La censura sulla recidiva è stata ritenuta anch'essa generica perché non si confrontava con il ragionamento del giudice di merito, che aveva valorizzato numerosi precedenti anche specifici e l'indice della professionalità della condotta.
Norme richiamate
art. 73 D.P.R. 309/1990
L'esclusione dell'ipotesi lieve viene confermata sulla base di una valutazione complessiva della condotta, incentrata su quantità, qualità della sostanza, modalità di occultamento e indici di professionalità del traffico.
art. 99 c.p.
La recidiva può essere riconosciuta dal giudice di merito valorizzando i precedenti specifici e la professionalità della condotta; la relativa censura è inammissibile se si limita a contestazioni generiche e non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura è inammissibile quando si risolve in affermazioni generiche e non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- L'esclusione dell'ipotesi lieve in materia di stupefacenti può fondarsi su una valutazione complessiva di pluralità di indici fattuali, tra cui quantità, purezza della sostanza, modalità di detenzione e elementi sintomatici di un'attività professionale di spaccio.
- La recidiva è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, che può valorizzare precedenti penali, anche specifici, e indicatori di professionalità della condotta; il controllo di legittimità non consente una mera rivalutazione del merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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