Cassazione Penale, Ordinanza n. 34088/2025 del 17/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio. Nel ricorso ha reiterato una questione già dedotta in appello, sostenendo in sostanza la configurabilità dell'ipotesi lieve e valorizzando una dedotta destinazione al consumo personale quotidiano di circa 10 grammi di cocaina. Ha inoltre censurato il trattamento sanzionatorio, lamentando una determinazione della pena ritenuta non corretta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza d'appello avesse motivato in modo logicamente corretto l'esclusione dell'ipotesi lieve, valorizzando l'elevato quantitativo di cocaina sequestrata, pari a 342,68 grammi, la presenza di materiale per il taglio della sostanza e la conseguente idoneità a ricavare un elevato numero di dosi. Ha inoltre reputato infondata l'allegazione sul preteso consumo quotidiano di 10 grammi di cocaina. Quanto alla pena, la censura è stata giudicata generica perché non confrontata con il potere discrezionale del giudice di merito, che aveva applicato il minimo edittale per la pena base prima della riduzione per le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva. Ne sono derivati la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La quantità di cocaina, il materiale da taglio e l'idoneità a ottenere numerose dosi sono stati ritenuti elementi incompatibili con l'ipotesi lieve della detenzione ai fini di spaccio.
Le attenuanti generiche sono state considerate nella determinazione della pena, con riduzione successiva alla fissazione della pena base al minimo edittale.
La recidiva è stata richiamata come termine di confronto rispetto alle attenuanti generiche, che sono risultate prevalenti.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre questioni già decise in appello senza evidenziare reali vizi logici o giuridici della motivazione di merito.
- Ai fini dell'esclusione dell'ipotesi lieve in materia di spaccio, il giudice può valorizzare congiuntamente la quantità di stupefacente, la presenza di materiale per il taglio e la conseguente concreta idoneità a confezionare un numero elevato di dosi.
- La deduzione difensiva fondata su un asserito consumo personale deve essere sorretta da elementi concreti e non può prevalere, se apodittica, su un quadro probatorio coerente con la destinazione allo spaccio.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio devono confrontarsi specificamente con l'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito; è generico il motivo che non indichi quali specifici criteri siano stati violati o travisati.
- Quando il giudice determina la pena base nel minimo edittale e poi applica una riduzione per attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla recidiva, la motivazione sul punto non è censurabile in cassazione se sorretta da apprezzamento discrezionale non manifestamente illogico.
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