Cassazione Penale, Ordinanza n. 34086/2025 del 17/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è fondata sulla genericità del primo motivo e sulla manifesta infondatezza, oltre che genericità, del secondo motivo relativo alla recidiva.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bologna. Dal testo emerge che la decisione di merito aveva ritenuto la sua certa responsabilità in relazione a un incendio da lui falsamente denunciato come ascrivibile ad altri; il giudice di merito lo aveva prosciolto solo per la diversa ragione che il mezzo incendiato non era di altrui proprietà. Il ricorso per cassazione conteneva due doglianze: la prima, contro l'affermazione di responsabilità, è stata ritenuta palesemente generica perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata; la seconda, relativa alla recidiva, è stata considerata manifestamente infondata e comunque genericamente proposta, poiché investiva un corretto esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, richiamato dalla sentenza di appello.
Norme richiamate
La recidiva è rimessa al corretto esercizio del potere discrezionale del giudice di merito; la censura che non si confronti con tale valutazione è generica e infondata.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a contestazioni assertive o meramente generiche, senza confrontarsi con la ratio decidendi e con gli argomenti decisivi della sentenza impugnata.
- La censura sulla responsabilità penale deve misurarsi specificamente con la motivazione della decisione di merito; in difetto, non supera il vaglio di ammissibilità.
- La doglianza sulla recidiva è ammissibile solo se si confronta con l'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e ne evidenzia specifici vizi; non basta una critica generica alla sua applicazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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