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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07244/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

La controversia

Una struttura sanitaria privata accreditata ha agito per sentir dichiarare il parziale inadempimento contrattuale dell'azienda sanitaria rispetto agli accordi sottoscritti per gli anni 2010-2013. In particolare ha chiesto la condanna al pagamento della differenza tra quanto dovuto per le prestazioni erogate e quanto effettivamente corrisposto, deducendo che la decurtazione era stata operata applicando indebitamente lo sconto previsto dall'art. 1, comma 769, lett. o), della l. n. 269/2006, misura che la ricorrente assumeva limitata al triennio 2007-2009. Dopo il rigetto nei gradi di merito e una precedente ordinanza di cassazione che aveva accolto solo il motivo sulla legittimazione passiva, la struttura ha proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte avesse commesso errore di fatto: da un lato perché avrebbe supposto l'esistenza in atti di una D.G.R. regionale non prodotta, idonea a individuare un diverso ente incaricato del pagamento; dall'altro perché avrebbe applicato precedenti relativi a fattispecie non sovrapponibili, ignorando che nei suoi rapporti vi erano contratti diretti con l'azienda sanitaria per gli anni 2010-2013.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il richiamo alla D.G.R. regionale non integrasse errore decisivo e, soprattutto, che la censura non colpisse un errore di fatto revocatorio, bensì una valutazione giuridica: la precedente ordinanza aveva escluso la legittimazione passiva dell'AUSL sulla base dell'art. 1, comma 10, d.l. n. 324/1993 e dell'orientamento consolidato secondo cui, nei rapporti con le strutture convenzionate, debitore è l'ente incaricato del pagamento designato dalla Regione, non l'azienda sanitaria locale. Di conseguenza, il ricorso è stato ritenuto privo anche di interesse, poiché nel giudizio rescissorio non avrebbe comunque potuto affermarsi la legittimazione passiva dell'AUSL. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato come rito introduttivo del giudizio di primo grado promosso dalla struttura sanitaria.

  • art. 702-ter c.p.c.

    richiamato per l'ordinanza resa dal tribunale nel procedimento sommario di cognizione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    invocato nel primo giudizio di cassazione come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 391-bis c.p.c.

    indicato come base della revocazione delle sentenze/ordinanze della Corte di cassazione per errore di fatto.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale ipotesi di errore di fatto decisivo deducibile con revocazione.

  • art. 1, comma 10, d.l. n. 324/1993, conv. in l. n. 423/1993

    "si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento ... l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente"

    la Corte lo interpreta nel senso che, nei rapporti con strutture private convenzionate, il debitore è l'ente designato al pagamento e non la AUSL territorialmente competente; la regola vale anche dopo la riforma del 1992.

  • d.lgs. n. 502/1992, art. 2

    richiamato per fondare il ruolo della Regione quale ente esponenziale titolare delle funzioni legislative e amministrative in materia sanitaria e quindi competente alla designazione dell'ente pagatore.

  • L.R. Lazio n. 18/1994, art. 2, comma 2, lett. c)

    richiamata per attribuire alla Giunta regionale il potere di determinare i criteri di finanziamento delle aziende sanitarie e di assegnare le risorse, base della designazione dell'ente incaricato del pagamento.

  • D.M. 147/2022

    richiamato solo per la liquidazione delle spese processuali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. ricorre solo quando la decisione presuppone l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che dagli atti risulta invece nel senso opposto; non basta contestare l'interpretazione giuridica delle risultanze processuali o la valutazione compiuta dalla Corte.
  • Nei rapporti con strutture sanitarie private convenzionate, la legittimazione passiva per il pagamento delle spettanze spetta all'ente incaricato del pagamento individuato dalla Regione, non all'azienda sanitaria locale territorialmente competente.
  • L'eventuale contestazione circa l'individuazione concreta dell'ente pagatore non vale a fondare la revocazione se la decisione impugnata resta comunque sorretta dal principio di diritto che esclude la legittimazione passiva della AUSL.
  • La revocazione non è ammissibile quando il motivo dedotto mira in realtà a rimettere in discussione una quaestio iuris già decisa; in tal caso il rimedio straordinario è improprio e difetta anche di interesse se, nel giudizio rescissorio, non potrebbe comunque essere ottenuto il risultato invocato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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