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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25103/2023 del 23/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

I ricorrenti avevano agito per far accertare la responsabilità professionale del notaio, sostenendo che l'annotazione nei registri dello stato civile dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale fosse stata effettuata con notevole ritardo rispetto alla stipula. Secondo la loro prospettazione, tale ritardo li avrebbe esposti alle azioni revocatorie promosse da alcune banche creditrici, le quali avevano poi colpito il fondo patrimoniale e determinato la perdita, totale o parziale, del valore dell'usufrutto conferito nel fondo. In cassazione hanno dedotto, da un lato, violazione delle norme processuali e dell'art. 568 c.p.c., censurando il mancato riconoscimento di un danno attuale e concreto e sostenendo che il valore dell'usufrutto fosse già stato quantificato nella procedura esecutiva; dall'altro, violazione degli artt. 1218, 2043 e 2901 c.c., contestando l'esclusione del nesso causale tra il ritardo nell'annotazione e il pregiudizio e assumendo che, se l'annotazione fosse stata tempestiva, le azioni revocatorie sarebbero risultate prescritte e comunque non sarebbe stato integrato il consilium fraudis.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. Ha osservato che la Corte d'appello aveva motivato in modo autonomo e coerente l'insussistenza di un danno attuale, poiché la pretesa perdita patrimoniale dipendeva da eventi futuri e incerti e richiedeva comunque una nuova e distinta attività di accertamento sul valore originario dell'usufrutto. Ha inoltre affermato che il termine quinquennale di prescrizione dell'azione revocatoria decorre dalla pubblicità dell'atto ai terzi e non dalla sua stipula, sicché anche un'annotazione immediata non avrebbe comunque impedito l'esercizio delle azioni revocatorie. Infine, ha ritenuto che la censura sul nesso causale mirasse in realtà a una rivalutazione del merito e che, in ogni caso, la revocatoria era stata fondata su molteplici fatti successivi ascrivibili agli stessi attori, idonei a interrompere il nesso causale dedotto. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di legittimità in favore di entrambi i controricorrenti e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti come norma processuale violata, ma la censura è stata ritenuta infondata

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti come norma processuale violata, ma la censura è stata ritenuta infondata

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti come norma processuale violata, ma la censura è stata ritenuta infondata

  • art. 568 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la rilevanza della stima del bene nella procedura esecutiva

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dai ricorrenti a fondamento della dedotta responsabilità contrattuale del professionista

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dai ricorrenti a fondamento della dedotta responsabilità aquiliana del professionista

  • art. 2901 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di azione revocatoria e presupposti del consilium fraudis

  • art. 2903 c.c.

    interpretato nel senso che la prescrizione dell'azione revocatoria decorre dalla pubblicità dell'atto ai terzi

  • art. 2935 c.c.

    letto in coordinamento con l'art. 2903 c.c. per individuare il dies a quo della prescrizione dal momento in cui il diritto può essere fatto valere

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • La prescrizione dell'azione revocatoria ordinaria decorre dal momento in cui l'atto è reso opponibile ai terzi mediante pubblicità, non dalla sola data di stipulazione dell'atto.
  • Per escludere la responsabilità del professionista non basta allegare un ritardo nell'adempimento: occorre dimostrare un danno attuale e concreto causalmente riconducibile a quel ritardo, non fondato su eventi futuri e incerti o su mere stime svolte in altri procedimenti.
  • La prova del nesso causale non può essere costruita su un'astrazione controfattuale slegata dalla concreta ricostruzione degli eventi e delle ulteriori cause che hanno inciso sul pregiudizio.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito sotto la veste della violazione di legge quando la censura mira, in realtà, a contestare l'apprezzamento del materiale probatorio e delle conseguenze fattuali.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione su una pluralità di rationes autonome e ciascuna idonea a sorreggere il rigetto, il ricorso che non le colpisca tutte resta infondato.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleRicorso per cassazioneInadempimento
RamiResponsabilità civileProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàPrescrizione

Testo integrale

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