Cassazione Civile, Ordinanza n. 12181/2026 del 01/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato una intimazione di pagamento notificata nel 2022, riferita a due cartelle per IVA e IRPEF per complessivi euro 54.947, deducendo la mancata notifica delle cartelle presupposte e la prescrizione del diritto alla riscossione. La Corte di primo grado aveva accolto il ricorso, ma in appello la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva riformato la decisione dichiarando inammissibile il ricorso, ritenendo che le cartelle fossero già state notificate nel 2015 e nel 2016 e che, soprattutto, il vizio di notifica delle cartelle dovesse essere fatto valere con l'impugnazione della precedente intimazione di pagamento notificata nel 2019, già oggetto di separato giudizio definito con declaratoria di inammissibilità. In Cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che il giudice di appello avrebbe deciso senza corretta verifica della documentazione e avrebbe erroneamente ritenuto notificate le cartelle e notificata un'intimazione del 2019 mai impugnata; con il secondo ha denunciato violazione delle norme sulla difesa dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, assumendo la nullità della costituzione dell'ente perché difeso da avvocato del libero foro senza prova dei presupposti per derogare all'Avvocatura dello Stato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché il vizio di omessa notifica delle cartelle presupposte e le eventuali doglianze sulla prescrizione avrebbero dovuto essere fatte valere nel giudizio relativo alla precedente intimazione di pagamento del 2019, primo atto utile per contestare quelle cartelle ai sensi dell'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992; poiché tale intimazione non era stata impugnata nel presente giudizio, non era possibile riproporre qui gli stessi vizi. Ha poi ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, affermando che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi di avvocati del libero foro quando la convenzione non riservi la difesa all'Avvocatura dello Stato, senza necessità di una delibera o di ulteriori formalità nei casi consentiti. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e anche alle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È stato invocato dal ricorrente per censurare l'asserita decisione fondata solo sulle allegazioni della controparte; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile per la presenza di una precedente intimazione di pagamento non impugnata nel presente giudizio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge, richiamata per entrambe le censure.
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
L'omessa notifica dell'atto presupposto può essere fatta valere impugnando il primo atto successivo; se quel primo atto non viene impugnato, il vizio non può essere riproposto successivamente contro un diverso atto autonomo.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta notifica per irreperibilità assoluta delle cartelle.
art. 4 d.lgs. n. 50 del 2016
Richiamato nel secondo motivo per contestare i presupposti del ricorso al patrocinio di avvocati del libero foro da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
art. 17 d.lgs. n. 50 del 2016
Richiamato nel secondo motivo in tema di affidamento della difesa a professionisti esterni.
art. 1, comma 5, d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016
La Corte ha affermato che, nei casi in cui la convenzione non riservi la difesa all'Avvocatura dello Stato, non è necessaria una delibera ad hoc per il patrocinio di un avvocato del libero foro, purché siano rispettati i criteri generali previsti dalla norma.
art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933
Citato come ipotesi in cui l'ente può derogare all'Avvocatura dello Stato con apposita motivata deliberazione da sottoporre agli organi di vigilanza.
Richiamato nel contesto della proposta di definizione accelerata del giudizio.
Applicato per la condanna del ricorrente a somme ulteriori, ritenendo il ricorso manifestamente infondato e dunque espressione di abuso del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il vizio di omessa notifica dell'atto presupposto deve essere fatto valere contro il primo atto successivo utile; se quel primo atto non viene impugnato, il vizio resta precluso e non può essere riproposto contro una successiva intimazione autonoma.
- L'impugnazione di un'intimazione di pagamento non consente di rimettere in discussione, in un giudizio successivo, questioni già deducibili e non dedotte nel precedente giudizio relativo ad altra intimazione avente ad oggetto le stesse cartelle.
- L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi della difesa di avvocati del libero foro quando la disciplina convenzionale e i criteri generali di organizzazione lo consentano; in tali casi non occorre una specifica delibera autorizzativa o ulteriore documentazione, salvo le ipotesi in cui sia necessaria la deroga all'Avvocatura dello Stato.
- La proposizione di un ricorso inammissibile, improcedibile o manifestamente infondato può integrare abuso del processo e giustificare la condanna alle misure previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
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