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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16470/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR Piemonte e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso introduttivo della società contribuente avverso il silenzio-diniego sul rimborso IRES. Ha inoltre condannato la società alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, compensando quelle dei gradi di merito.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La società aveva chiesto il rimborso di somme versate a titolo di IRES per gli anni d’imposta 2011, 2012 e 2013, sostenendo di avere fruito legittimamente dell’agevolazione c.d. "Tremonti Ambiente" per un investimento realizzato nel 2010 in un impianto fotovoltaico entrato in funzione l’11 maggio 2011. Secondo la contribuente, l’investimento integrava un investimento ambientale ai sensi dell’art. 6, commi 13-19, l. n. 388/2000 e la relativa agevolazione sarebbe stata cumulabile con la tariffa incentivante del II Conto Energia, con conseguente maturazione di un risparmio d’imposta da recuperare a rimborso negli esercizi successivi. Dopo il silenzio-diniego dell’Amministrazione, la CTP aveva accolto il ricorso della società e la CTR aveva confermato. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia e/o omessa motivazione sulle eccezioni relative alla tardività dell’opzione per l’agevolazione rispetto al termine del 26 giugno 2012; 2) violazione dell’art. 23, comma 11, d.l. n. 83/2012, per avere riconosciuto il beneficio in assenza di una domanda pendente alla data di entrata in vigore del decreto; 3) violazione dell’art. 6, commi 13-19, l. n. 388/2000, per avere ritenuto applicabile la Tremonti Ambiente a un’impresa il cui oggetto sociale è la produzione di energia, anziché a imprese che effettuano investimenti ambientali per rendere meno inquinante il proprio ciclo produttivo; 4) violazione del combinato disposto dell’art. 6 cit. con i decreti sul II e III Conto Energia e con l’art. 7 d.l. n. 105/2010 conv. in l. n. 129/2010, per la ritenuta cumulabilità tra Tremonti Ambiente e tariffe incentivanti; 5) violazione dell’art. 84 d.P.R. n. 917/1986 in tema di utilizzo delle perdite pregresse. La Corte ha ritenuto fondato e assorbente il terzo motivo, affermando che l’agevolazione non spetta alle imprese che hanno come oggetto sociale la produzione e commercializzazione di energia elettrica, poiché la disciplina è destinata agli investimenti ambientali connessi ai danni all’ambiente causati dall’attività dell’impresa investitrice. Per tale ragione sono stati assorbiti gli altri motivi e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso della società contribuente.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro della dedotta nullità per omessa pronuncia; la censura è rimasta assorbita.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato come parametro della dedotta nullità per omessa motivazione; la censura è rimasta assorbita.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Indicata come norma processuale di riferimento dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Indicata come norma processuale di riferimento del motivo di nullità della sentenza.

  • art. 23, comma 7, d.l. n. 83/2012

    Richiamato solo per l’abrogazione dell’art. 6, commi 13-19, l. n. 388/2000 e per il termine finale di operatività del regime agevolativo.

  • art. 23, comma 11, d.l. n. 83/2012

    Invocato dall’Agenzia per sostenere che l’agevolazione non fosse riconoscibile in assenza di domanda pendente alla data del 26 giugno 2012; motivo assorbito.

  • art. 6, commi 13-19, l. n. 388/2000

    "la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali... non concorre a formare il reddito imponibile"; "per investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali... necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente"

    L’agevolazione si applica solo agli investimenti ambientali inerenti ai danni all’ambiente causati dall’attività dell’impresa investitrice; non è estensibile alle imprese che producono energia per conto terzi.

  • D.M. 19 febbraio 2007

    Richiamato dall’Agenzia come disciplina del II Conto Energia; motivo assorbito.

  • D.M. 6 agosto 2010

    Richiamato come disciplina del III Conto Energia; motivo assorbito.

  • art. 5, commi 1 e 4, D.M. 6 agosto 2010

    Richiamato dall’Agenzia nel motivo sulla cumulabilità; motivo assorbito.

  • art. 7 d.l. n. 105/2010 conv. in l. n. 129/2010

    Richiamato come base normativa della tariffa incentivante; motivo assorbito.

  • art. 84 d.P.R. n. 917/1986

    Invocato dall’Agenzia in tema di utilizzo delle perdite pregresse; motivo assorbito.

  • artt. 87-89 Trattato CE

    Richiamati in motivazione per evidenziare che un’estensione impropria dell’agevolazione potrebbe trasformarla in aiuto di Stato.

  • artt. 107-109 TFUE

    Richiamati in motivazione per il medesimo profilo sugli aiuti di Stato.

  • art. 2424 c.c.

    Citato nel passaggio che definisce gli investimenti ambientali come costo di acquisto di immobilizzazioni materiali.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato per la fissazione della trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

Massime di principio

  • L’agevolazione fiscale per investimenti ambientali ha carattere eccezionale e va interpretata in senso stretto: spetta solo quando l’investimento è funzionale a prevenire, ridurre o riparare danni ambientali causati dall’attività dell’impresa che lo effettua.
  • Non può estendersi alle imprese che svolgono professionalmente attività di produzione e cessione di energia elettrica, se il loro investimento è strutturalmente diretto alla produzione di energia per il mercato e non alla bonifica o prevenzione di danni ambientali imputabili alla propria attività.
  • La disciplina agevolativa non può essere ricostruita in modo da trasformare il beneficio in un vantaggio settoriale potenzialmente idoneo a integrare un aiuto di Stato incompatibile con il diritto dell’Unione europea.
  • Quando il giudice di merito abbia erroneamente riconosciuto ab origine la spettanza dell’agevolazione, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito senza rinvio se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
  • Le censure su questioni ulteriori restano assorbite quando la soluzione di una questione preliminare escluda in radice il diritto al beneficio richiesto.

Come è indicizzato

MaterieRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

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