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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03861/2024 del 12/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un dipendente addetto ausiliario di un ufficio operativo ministeriale aveva chiesto, per un lungo periodo, sia l’indennità di reperibilità passiva sia il compenso per lavoro straordinario per gli interventi effettuati in occasione degli allarmi dell’impianto antintrusione. La Corte d’appello aveva escluso che vi fosse un obbligo di reperibilità, ritenendo che gli atti amministrativi richiamati non lo provassero e che una reperibilità così ampia fosse incompatibile con la disciplina collettiva, la quale la configura come istituto residuale e soggetto a limiti massimi; quanto al lavoro straordinario, aveva ritenuto che vi fosse un principio di prova dell’avvenuto recupero delle ore prestate. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 8 dell’Accordo Nazionale Comparto Ministeri, sostenendo che la Corte territoriale aveva confuso la reperibilità con la sola prestazione straordinaria di intervento, mentre la reperibilità sarebbe già integrata dalla mera disponibilità a essere prontamente rintracciati; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa ex art. 132 c.p.c., sostenendo che il diritto all’indennità non poteva essere escluso solo perché gli orari richiesti superavano i limiti collettivi; 3) violazione dell’art. 2947 c.c., dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 8 dell’Accordo Nazionale, affermando che gli interventi autorizzati e il collegamento del proprio recapito al sistema di allarme comportavano sia la reperibilità sia il diritto alla retribuzione dello straordinario, non essendo ammissibile imporre il recupero in assenza di specifica richiesta del lavoratore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata non fosse né omessa né apparente, poiché la Corte d’appello aveva esaminato e deciso sulla base di due autonome rationes decidendi: da un lato l’assenza di un provvedimento coevo che imponesse un obbligo di reperibilità; dall’altro l’incompatibilità della pretesa, nei termini prospettati, con la disciplina collettiva che considera la reperibilità un istituto residuale e sottoposto a limiti massimi. I motivi di ricorso non hanno attaccato specificamente entrambe le rationes e si sono tradotti in una richiesta di nuova valutazione del merito, operazione non consentita in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    La censura ex art. 116 c.p.c. non può essere usata per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio o per contestare in modo generico l'apprezzamento di merito compiuto dal giudice di appello.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La nullità per motivazione omessa o apparente ricorre solo se manca realmente la ratio decidendi o se la motivazione non consente di comprendere l'iter logico seguito dal giudice.

  • art. 2947 c.c.

    La norma è stata richiamata dal ricorrente nel terzo motivo, ma la Corte non ne ha ravvisato una violazione idonea a incidere sulla decisione, poiché la controversia è stata definita in rito per inammissibilità.

  • art. 8 dell’Accordo Nazionale Comparto Ministeri sottoscritto ai sensi dell’art. 19 comma 5 del CCNL 16.5.1995

    La Corte d'appello, richiamata dalla Cassazione, ha interpretato la reperibilità come istituto residuale utilizzabile in ipotesi particolari e comunque entro limiti massimi ritenuti inderogabili.

  • art. 19, comma 5, CCNL 16.5.1995

    È il fondamento negoziale dell’Accordo Nazionale richiamato per disciplinare la reperibilità nel comparto ministeri.

  • art. 1 d.lgs. n. 66/2003

    È richiamato dal ricorrente per sostenere una nozione ampia di orario di lavoro come tempo in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per i motivi di violazione di legge dedotti in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro invocato per la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ne ha dato atto per il raddoppio del contributo unificato in caso di impugnazione definita in senso sfavorevole al ricorrente.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione di violazioni di legge o vizi di motivazione, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • La censura di nullità della sentenza per motivazione apparente è proponibile solo se la motivazione manca realmente o non consente di individuare la ratio decidendi; non basta che la parte ne contesti la correttezza o la sufficienza.
  • Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggere il dispositivo, il ricorso deve specificamente colpirle tutte; la mancata censura di anche una sola di esse comporta l’inammissibilità o comunque l’inidoneità del motivo.
  • La reperibilità, ove prevista dalla disciplina collettiva, non può essere automaticamente desunta da meri fatti organizzativi o dalla possibilità di essere contattati; occorre verificare l’esistenza di un titolo che la imponga e la compatibilità della pretesa con i limiti stabiliti dalla contrattazione.
  • La domanda di pagamento del lavoro straordinario o della reperibilità deve essere sorretta da allegazioni e prova coerenti con il titolo invocato; il giudice di merito può escluderla ove ritenga che gli atti prodotti non dimostrino l’esistenza dell’obbligo o che il regime collettivo non consenta la pretesa nei termini richiesti.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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