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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24494/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

La lite nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una cassa previdenziale professionale per il recupero di somme che un concessionario/agente della riscossione aveva incassato solo in parte su ruoli affidati negli anni 1998 e 1999 e che, secondo la cassa, non erano state riversate per il residuo. L’agente della riscossione aveva proposto opposizione contestando, tra l’altro, la giurisdizione, l’esistenza e la prova del credito, la disciplina applicabile alla procedura di discarico per inesigibilità e l’operatività degli obblighi di rendicontazione. La causa aveva poi attraversato un regolamento preventivo di giurisdizione, che aveva confermato la giurisdizione ordinaria; in appello, però, la Corte territoriale aveva accolto la tesi dell’agente, ritenendo applicabile la legge n. 228/2012, con annullamento dei ruoli e discarico. In Cassazione la cassa ha proposto sei motivi: violazione delle norme sulla legge n. 228/2012 e sul regime dei ruoli; nullità per violazione dell’art. 345 c.p.c.; omesso esame di un fatto decisivo; violazioni in tema di disciplina del discarico e delle proroghe; e violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. in relazione alla prova del credito. Prima della decisione, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto anche dalla controricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso, dichiarando estinto il processo. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità, valorizzando la complessità delle questioni nomofilattiche già risolte dalle Sezioni Unite in corso di causa. Ha infine escluso l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, precisando che tale previsione non si applica in caso di rinuncia al ricorso, ma solo nei casi tipici di rigetto o di inammissibilità/improcedibilità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In caso di rituale rinuncia al ricorso per cassazione, il giudizio deve essere dichiarato estinto; la Corte può regolare discrezionalmente le spese, anche compensandole integralmente.
  • L’ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente non si applica alla rinuncia al ricorso, perché la norma è eccezionale e di stretta interpretazione e opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
  • Le questioni di compatibilità del riassetto normativo sulla riscossione coattiva dei crediti della Cassa forense con l’art. 6 CEDU, pur affrontate dalle Sezioni Unite nel giudizio, restano prive di decisione nel merito quando il ricorso sia rinunciato prima della pronuncia di cassazione sul ricorso stesso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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