Cassazione Civile, Ordinanza n. 24494/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
La lite nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una cassa previdenziale professionale per il recupero di somme che un concessionario/agente della riscossione aveva incassato solo in parte su ruoli affidati negli anni 1998 e 1999 e che, secondo la cassa, non erano state riversate per il residuo. L’agente della riscossione aveva proposto opposizione contestando, tra l’altro, la giurisdizione, l’esistenza e la prova del credito, la disciplina applicabile alla procedura di discarico per inesigibilità e l’operatività degli obblighi di rendicontazione. La causa aveva poi attraversato un regolamento preventivo di giurisdizione, che aveva confermato la giurisdizione ordinaria; in appello, però, la Corte territoriale aveva accolto la tesi dell’agente, ritenendo applicabile la legge n. 228/2012, con annullamento dei ruoli e discarico. In Cassazione la cassa ha proposto sei motivi: violazione delle norme sulla legge n. 228/2012 e sul regime dei ruoli; nullità per violazione dell’art. 345 c.p.c.; omesso esame di un fatto decisivo; violazioni in tema di disciplina del discarico e delle proroghe; e violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. in relazione alla prova del credito. Prima della decisione, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto anche dalla controricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso, dichiarando estinto il processo. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità, valorizzando la complessità delle questioni nomofilattiche già risolte dalle Sezioni Unite in corso di causa. Ha infine escluso l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, precisando che tale previsione non si applica in caso di rinuncia al ricorso, ma solo nei casi tipici di rigetto o di inammissibilità/improcedibilità.
Norme richiamate
attribuisce alla Corte un potere discrezionale sulle spese in caso di rinuncia al ricorso; nel caso concreto è stato esercitato con compensazione integrale
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
l’ulteriore contributo unificato non è dovuto in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità
art. 1, commi 527, 528 e 529, L. n. 228/2012
richiamata nei motivi di ricorso e nel quadro normativo sulla riscossione e sul discarico dei ruoli, ma la decisione finale non entra nel merito per effetto della rinuncia
D.M. 15 giugno 2015
richiamato nei motivi di ricorso, senza decisione nel merito
richiamati nei motivi di ricorso, senza decisione nel merito
artt. 17, 3, 35, 36, 38, 42, 97, 117 Cost.
richiamati nei motivi di ricorso, senza decisione nel merito
art. 6 CEDU
richiamato nel dibattito sulla compatibilità del quadro normativo, ma la decisione finale non affronta il merito per rinuncia
dedotto come parametro di nullità della sentenza d’appello nel secondo motivo
richiamato quale vizio denunciato in più motivi di ricorso
richiamato per la dedotta nullità della sentenza
richiamato per omesso esame di fatto decisivo
artt. 19, comma 2, lett. c), 20 e 59 d.lgs. n. 112/1999
richiamati come norme sulla procedura di discarico e sugli obblighi dell’agente della riscossione
richiamato nei motivi di ricorso
richiamato nei motivi di ricorso
art. 59, comma 4-quater, d.lgs. n. 112/1999
richiamato nei motivi di ricorso
richiamato come norma sull’onere della prova nel sesto motivo
richiamato come norma sulle presunzioni nel sesto motivo
art. 32, comma 3, d.P.R. n. 43/1988
richiamato in relazione alla prova del credito e alle risultanze contabili
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
richiamato come fonte dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- In caso di rituale rinuncia al ricorso per cassazione, il giudizio deve essere dichiarato estinto; la Corte può regolare discrezionalmente le spese, anche compensandole integralmente.
- L’ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente non si applica alla rinuncia al ricorso, perché la norma è eccezionale e di stretta interpretazione e opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
- Le questioni di compatibilità del riassetto normativo sulla riscossione coattiva dei crediti della Cassa forense con l’art. 6 CEDU, pur affrontate dalle Sezioni Unite nel giudizio, restano prive di decisione nel merito quando il ricorso sia rinunciato prima della pronuncia di cassazione sul ricorso stesso.
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