Cassazione Civile, Ordinanza n. 24514/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un candidato a un concorso notarile bandito nel 2002, dopo essere rimasto escluso dagli orali nonostante avesse conseguito una valutazione superiore alla sufficienza nelle prove scritte, presentava nel 2017 un'istanza di autotutela al Ministero della giustizia chiedendo la riconvocazione della commissione originaria o la nomina di una commissione ad hoc per riesaminare gli elaborati. Il Ministero archiviava l'istanza richiamando, da un lato, l'esistenza di precedenti decisioni amministrative e giurisdizionali sfavorevoli al richiedente, dall'altro l'estraneità del richiedente a un diverso giudicato favorevole ottenuto da un'altra candidata e, comunque, la discrezionalità dell'amministrazione nella scelta se attivare o meno l'autotutela. Il ricorso di primo grado del candidato era accolto dal TAR, ma in appello il Consiglio di Stato riformava la decisione e rigettava la domanda, ritenendo legittimo il diniego/archiviazione dell'istanza. Contro tale sentenza il candidato proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi: (1) eccesso di potere giurisdizionale per asserita sostituzione del Consiglio di Stato all'appellante nella lettura del motivo di appello; (2) eccesso di potere giurisdizionale perché il Consiglio di Stato avrebbe trasformato l'archiviazione in una 'mancata risposta', ingerendosi nella discrezionalità amministrativa; (3) eccesso di potere giurisdizionale perché il giudice amministrativo avrebbe integrato la motivazione del provvedimento con valutazioni di merito riservate alla P.A. La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che le doglianze investissero errori di giudizio interni al merito e non uno sconfinamento nei limiti esterni della giurisdizione; ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e alle ulteriori somme previste dall'art. 96 c.p.c. e dal contributo unificato.
La decisione
La Corte ha condiviso la proposta del Primo Presidente e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso che la sentenza del Consiglio di Stato avesse oltrepassato i limiti esterni della giurisdizione: il giudice amministrativo si era limitato a qualificare e a scrutinare la legittimità del provvedimento impugnato, senza sostituirsi all'amministrazione nel merito. In particolare, è stato ribadito che la decisione di rigetto dell'impugnazione, con conferma dell'atto amministrativo, non integra di per sé uno straripamento di potere giurisdizionale; egualmente, le censure sulla lettura dell'appello, sulla assimilazione dell'archiviazione a una mancata risposta e sulla motivazione del diniego attenevano a errori in iudicando o in procedendo, non sindacabili in sede di controllo sui limiti esterni. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità, a versare una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. al Ministero, una somma ex art. 96, comma 4, c.p.c. alla cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come parametro del ricorso per denunciare l'eccesso di potere giurisdizionale, ma la Corte ribadisce che il sindacato di cassazione resta circoscritto ai limiti esterni della giurisdizione e non agli errori di giudizio.
art. 111, comma 8, Cost.
richiamato quale base del controllo sulle sentenze del Consiglio di Stato; la Corte precisa che il controllo riguarda solo lo sconfinamento nell'essenza della funzione giurisdizionale, non il modo del suo esercizio.
art. 97 Cost.
invocato dal ricorrente, senza che la Corte ne ricavi un autonomo parametro decisivo rispetto alla questione dei limiti esterni della giurisdizione.
richiamato per affermare la natura ampiamente discrezionale dell'autotutela amministrativa, rispetto alla quale la P.A. non è nemmeno tenuta a rispondere all'istanza dell'interessato.
utilizzato per la definizione anticipata del giudizio e per la conferma della proposta di inammissibilità.
applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma equitativa a favore della controparte, in ragione della definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come base del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di ricorso definito in senso sfavorevole.
Massime di principio
- Il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato è limitato ai soli vizi che attengono ai limiti esterni della giurisdizione; non è consentito trasformare in denuncia di eccesso di potere giurisdizionale una contestazione che, in realtà, investe l'interpretazione degli atti di causa o la correttezza del ragionamento decisorio.
- Non integra sconfinamento nella sfera del merito la sentenza del giudice amministrativo che, rigettando il ricorso, si limiti a confermare la legittimità del provvedimento impugnato senza sostituirsi all'amministrazione con un atto avente contenuto sostanzialmente provvedimentale e senza precluderle ulteriori valutazioni.
- In materia di autotutela amministrativa, la decisione se attivare o meno il riesame è connotata da ampia discrezionalità: l'amministrazione non è tenuta a provvedere in senso espresso sull'istanza del privato e il sindacato giurisdizionale resta confinato alla verifica della legittimità dell'esercizio o del mancato esercizio del potere.
- La mera deduzione che il giudice amministrativo avrebbe letto in modo errato un motivo di appello, oppure avrebbe attribuito al provvedimento un contenuto motivazionale diverso, non configura di per sé eccesso di potere giurisdizionale, ma può al più integrare un errore di giudizio interno al merito.
- Il controllo sui confini tra funzione giurisdizionale e funzione amministrativa richiede di verificare se il giudice abbia davvero sostituito la propria volontà a quella dell'amministrazione; ove il giudice si limiti a esplicitare le ragioni di legittimità già presenti, anche sinteticamente, nell'atto impugnato, non vi è invasione della sfera amministrativa.
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