Cassazione Civile, Ordinanza n. 24507/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria privata)
La controversia
La controversia nasce da un contratto stipulato tra una struttura sanitaria privata accreditata e l'azienda sanitaria pubblica per l'affidamento di prestazioni di ricovero e specialistica ambulatoriale per l'anno 2009. In sede di liquidazione del saldo dovuto per le prestazioni erogate, l'amministrazione sanitaria ha applicato una serie di abbattimenti rispetto ai corrispettivi pattuiti. La struttura privata ha contestato tali abbattimenti, deducendo che fossero stati disposti illegittimamente e in assenza di contraddittorio, che alcuni calcoli fossero errati, che vi fossero duplicazioni negli abbattimenti e che i controlli fossero stati svolti unilateralmente sulla base delle cartelle cliniche accessibili on line. Il primo giudice ha dichiarato il difetto di giurisdizione; successivamente, in riassunzione davanti al TAR, si è sollevato conflitto negativo di giurisdizione. La ricorrente chiedeva che fosse affermata la giurisdizione del giudice ordinario, mentre la resistente sosteneva la giurisdizione amministrativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha risolto il conflitto negativo dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che le doglianze attenessero alla fase esecutiva del rapporto convenzionale e alla quantificazione dei corrispettivi dovuti, senza investire l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali della pubblica amministrazione. Per conseguenza ha cassato la sentenza declinatoria del Tribunale e ha rimesso le parti davanti al Tribunale di Ascoli Piceno, anche per la regolazione delle spese dei vari gradi e del conflitto.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 104 del 2010
Le controversie aventi contenuto meramente patrimoniale relative a rapporti convenzionali di accreditamento sanitario, quando non coinvolgono l'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali della pubblica amministrazione, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
art. 8-quinquies d.lgs. n. 502 del 1992
L'accordo funzionale alla regolazione delle prestazioni sanitarie accreditate è qualificato come contratto di diritto privato, posto a valle dell'attività amministrativa di programmazione e non espressivo di potere autoritativo.
Massime di principio
- Nelle controversie tra azienda sanitaria e struttura privata accreditata, la giurisdizione si radica nel giudice ordinario quando la lite concerne l'interpretazione o l'esecuzione dell'accordo contrattuale e la sola debenza dei corrispettivi.
- L'esito dei controlli di appropriatezza sulle prestazioni rese da una struttura accreditata appartiene alla giurisdizione ordinaria se la contestazione riguarda soltanto il risultato del controllo, l'eventuale inadempimento della struttura o le conseguenti pretese economiche o sanzioni, senza impugnazione di atti espressione di potestà autoritativa.
- La qualificazione del rapporto di accreditamento sanitario come rapporto contrattuale di diritto privato comporta che le controversie sulla liquidazione delle prestazioni e sugli abbattimenti applicati non implicano di per sé giurisdizione amministrativa.
- Ai fini del riparto di giurisdizione occorre distinguere tra fase autoritativa di programmazione e fase di esecuzione del rapporto convenzionale: solo la prima può attrarre la controversia nella giurisdizione amministrativa, mentre la seconda resta affidata al giudice ordinario.
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