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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24496/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento monitorio promosso da un ente previdenziale privatizzato per ottenere il pagamento di somme asseritamente dovute dall’agente della riscossione in relazione a ruoli affidati per annualità antecedenti e successive al 1999. L’ente sosteneva che per i ruoli del 1998 operasse il principio del "non riscosso come riscosso" e che, per i ruoli del 1999, l’agente fosse tenuto al riversamento integrale poiché decaduto dal diritto al discarico per mancato invio delle comunicazioni e della rendicontazione previste dalla disciplina previgente. Dopo l’ingiunzione e il rigetto dell’opposizione, l’agente della riscossione ha proposto appello, accolto dalla Corte territoriale, che ha ritenuto applicabile la sopravvenuta disciplina di cui alla legge n. 228/2012 anche agli enti previdenziali privatizzati, escludendo la rilevanza delle comunicazioni di inesigibilità e della perdita del diritto al discarico. La Cassa ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi, tutti centrati sull’erronea applicazione della disciplina sopravvenuta e sulla permanenza delle responsabilità dell’agente, nonché sulla mancata considerazione dei termini e dei requisiti delle proroghe normative e dell’obbligo di rendicontazione annuale. Prima della decisione, tuttavia, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto anche dalla controricorrente quanto alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso, dichiarando estinto il processo. Ha compensato integralmente le spese di legittimità, valorizzando la complessità delle questioni di rilievo nomofilattico già affrontate dalle Sezioni Unite in corso di causa. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato, osservando che tale meccanismo opera solo in caso di rigetto o di declaratoria di inammissibilità/improcedibilità, non nella rinuncia al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 391, comma 2, c.p.c.

    attribuisce alla Corte un potere discrezionale in ordine alle spese quando il processo si estingue per rinuncia; nel caso concreto ha giustificato la compensazione integrale

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    richiamato in relazione all’introduzione del comma 1 quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002

  • art. 1, commi 527-529, legge n. 228/2012

    nel contenzioso di merito, disciplina la soppressione della procedura di discarico per inesigibilità per i ruoli resi esecutivi sino al 31 dicembre 1999 e la successiva disciplina per i ruoli più recenti

  • artt. 19 e 20 d.lgs. n. 112/1999

    disciplinano la procedura di discarico per inesigibilità e gli obblighi connessi dell’agente della riscossione, oggetto dei motivi di ricorso

  • art. 6 CEDU

    evocato come parametro convenzionale per contestare la compatibilità della disciplina sopravvenuta; le Sezioni Unite hanno escluso il contrasto con il giusto processo e la preminenza del diritto

  • art. 117, primo comma, Cost.

    richiamato quale parametro di compatibilità convenzionale tramite l’art. 6 CEDU

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato nel ricorso per censurare la tardiva produzione documentale dell’agente della riscossione

  • art. 59 d.lgs. n. 112/1999

    invocato nei motivi di ricorso per contestare la disciplina transitoria dei ruoli e delle comunicazioni di inesigibilità

  • art. 3, comma 12, d.l. n. 203/2005

    richiamato come fonte di proroga dei termini per l’invio delle comunicazioni di inesigibilità

  • art. 36, comma 4-quinquies, d.l. n. 248/2007

    invocato nel ricorso per sostenere la continuità delle proroghe e la disciplina dei termini

  • art. 1, d.l. n. 282/2004

    richiamato tra le norme che avrebbero inciso sulla disciplina transitoria dei termini

  • art. 2, D.M. 15 giugno 2015

    richiamato nel ricorso con riguardo alla procedura di riversamento/discarico

Massime di principio

  • In caso di rinuncia rituale al ricorso per cassazione, il giudizio si estingue e la Corte può regolare discrezionalmente le spese, anche mediante compensazione integrale, specie quando la controversia presenti questioni di particolare complessità nomofilattica.
  • L’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la disposizione ha natura eccezionale e opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
  • Quando una lite riguarda la disciplina della riscossione tramite ruolo e la sopravvenuta riforma normativa, le censure devono essere valutate alla luce del quadro transitorio e della sua compatibilità con i parametri convenzionali e costituzionali, ma la declaratoria di estinzione per rinuncia impedisce la decisione nel merito in sede di legittimità.
  • Le questioni sulla perdurante efficacia degli obblighi dell’agente della riscossione, sulla perdita del diritto al discarico e sulle proroghe dei termini devono essere affrontate in modo sistematico rispetto alla successione delle leggi e alla natura degli obblighi di comunicazione e rendicontazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneGiudicato

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