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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24495/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

Una cassa previdenziale aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti dell'agente della riscossione per il mancato riversamento di somme riscosse su ruoli affidati nel 1998 e nel 1999, per un residuo asseritamente non riversato di euro 917.561,52. L'opposizione del concessionario era stata respinta in primo grado; la corte d'appello, invece, aveva accolto l'appello principale dell'agente della riscossione, revocando il decreto ingiuntivo e ritenendo applicabili le sopravvenute disposizioni della legge n. 228/2012, con effetto di discarico dei ruoli. La cassa previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, denunciando: violazione delle norme sulla riscossione tramite ruolo e della legge n. 228/2012; nullità della sentenza per violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c.; errata applicazione della disciplina del discarico e delle comunicazioni di inesigibilità; errata applicazione delle norme che avrebbero regolato i ruoli e il diritto al discarico. Prima della decisione è intervenuta però una rituale rinuncia al ricorso, controfirmata dalla controricorrente.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il processo per rituale rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente e accettata/controfirmata dalla controricorrente. Ha compensato integralmente le spese di legittimità in ragione della complessità delle questioni nomofilattiche trattate nel giudizio e già risolte in corso di causa dalle Sezioni Unite. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché tale previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non anche in caso di rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 391, comma 2, c.p.c.

    attribuisce alla Corte un potere discrezionale nella regolazione delle spese in caso di rinuncia al ricorso; nel caso concreto ha giustificato la compensazione integrale delle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la norma si applica solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale base del contributo unificato ordinario cui si ricollega, nei casi previsti, l'ulteriore importo del comma 1-quater.

  • art. 1, commi 527, 528 e 529, legge n. 228/2012

    richiamati nei motivi di ricorso in relazione alla disciplina del discarico e delle comunicazioni di inesigibilità dei ruoli della riscossione.

  • art. 1, commi 527-529, legge n. 228/2012

    richiamati per contestare l'applicabilità della disciplina sopravvenuta ai ruoli oggetto di causa.

  • artt. 19, comma 2, lett. c), 20 e 59 d.lgs. n. 112/1999

    richiamati nei motivi di ricorso come norme sulla procedura di discarico per inesigibilità e sugli obblighi dell'agente della riscossione.

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    richiamato come norma processuale asseritamente violata per l'ammissibilità di documenti o domande nuove in appello.

  • art. 1, commi 527-529, legge n. 228/2012

    la controversia ruotava sull'efficacia delle modifiche introdotte da tale legge ai giudizi in corso e sul loro impatto sui ruoli affidati prima del 2000.

  • art. 6 CEDU

    richiamato come parametro interposto rispetto all'art. 117, primo comma, Cost.; le Sezioni Unite hanno escluso il contrasto della normativa sulla riscossione dei crediti della cassa forense con i principi di preminenza del diritto e del giusto processo.

  • art. 117, primo comma, Cost.

    parametro costituzionale evocato insieme all'art. 6 CEDU nella valutazione di compatibilità della disciplina sopravvenuta.

  • artt. 1-2 d.lgs. n. 509/1994

    richiamati nei motivi per la disciplina della cassa previdenziale forense e del relativo assetto ordinamentale.

  • artt. 17, 3, 35, 36, 38, 42, 97 Cost.

    evocati dalla ricorrente in relazione ai profili costituzionali della disciplina della riscossione e del discarico.

  • artt. 19, comma 2, lett. b) e c), d.lgs. n. 112/1999

    richiamati nel contraddittorio per sostenere la perdita del diritto al discarico e il regime degli obblighi dell'agente della riscossione.

  • art. 20 d.lgs. n. 112/1999

    richiamato quale norma sulla procedura di discarico per inesigibilità.

  • art. 59, comma 4-quater, d.lgs. n. 112/1999

    richiamato nei motivi di ricorso come disposizione rilevante sulla disciplina della riscossione e del discarico.

  • artt. 3, commi 12 e 36, d.l. n. 203/2005

    richiamati nei motivi di ricorso in relazione alla successione normativa nella riscossione coattiva.

  • d.l. n. 282/2004

    richiamato nei motivi di ricorso come disposizione collegata al regime dei ruoli e della riscossione.

  • d.l. n. 203/2005

    richiamato nei motivi di ricorso come parte della disciplina della riscossione coattiva.

  • D.M. 15 giugno 2015

    richiamato nei motivi di ricorso connessi all'attuazione della disciplina sulla riscossione dei crediti della cassa.

Massime di principio

  • In caso di rinuncia rituale al ricorso per cassazione, il processo si estingue e la Corte provvede sulle spese esercitando un potere discrezionale, potendo compensarle integralmente in presenza di questioni complesse o di rilievo nomofilattico.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per il ricorrente soccombente non è dovuto quando il giudizio di legittimità si chiude per rinuncia al ricorso, poiché la relativa previsione è di stretta interpretazione e si applica solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
  • Quando una controversia dipende da una questione di massima già risolta dalle Sezioni Unite in corso di causa, la definizione del giudizio deve tener conto della sopravvenuta pronuncia nomofilattica ai fini della regolazione delle spese e della valutazione complessiva della lite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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