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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24498/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla riclassificazione doganale di merci importate consistenti in componenti di biciclette elettriche, dichiarate come singoli pezzi da assemblare e invece riqualificate dall’Ufficio come biciclette finite, con conseguente richiesta di maggiori diritti doganali e IVA e irrogazione di sanzioni amministrative ex art. 303, comma 3, TULD per un importo rilevante. La società aveva impugnato le sanzioni e in primo grado aveva ottenuto accoglimento, ma in appello l’Agenzia aveva visto riconosciuta la correttezza del proprio operato. In cassazione la società ha dedotto, con due motivi, da un lato la violazione dell’art. 303 TULD, delle norme sul contrabbando e delle regole di nomenclatura combinata, sostenendo che la sanzione amministrativa non fosse applicabile perché il fatto era già oggetto di procedimento penale per contrabbando, che la classificazione corretta fosse quella delle parti singole e che fosse necessario sospendere il giudizio in attesa dell’esito del processo penale; ha inoltre insistito per il rinvio pregiudiziale alla CGUE sulla corretta interpretazione delle regole doganali. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione delle norme su buona fede e correttezza, sostenendo di avere operato in buona fede e che l’Ufficio non avesse provato una sua colpa, oltre a ribadire l’assenza di responsabilità sanzionabile per obiettiva incertezza normativa.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha osservato, anzitutto, che la questione del maggior tributo sottostante era già stata decisa in via definitiva nella medesima adunanza, escludendo quindi la necessità di sospensione ex art. 295 c.p.c. Quanto al rapporto tra procedimento penale e sanzione amministrativa, ha ritenuto che la clausola di sussidiarietà dell’art. 303, comma 3, TULD operi solo in modo individualizzato e non in una dimensione plurisoggettiva, e che nel caso concreto la condotta rientrasse comunque in una fattispecie di contrabbando aggravato che escludeva l’applicazione della depenalizzazione invocata. Ha poi escluso che vi fosse spazio per il rinvio pregiudiziale alla CGUE, ritenendo che la giurisprudenza unionale fosse già sufficiente a risolvere la questione. Sul secondo motivo ha confermato che, in materia di sanzioni tributarie e doganali, è sufficiente la colpa anche lieve, mentre spetta al trasgressore dimostrare l’assenza assoluta di colpa; pertanto, non essendo stata fornita tale prova, la buona fede allegata non era sufficiente a escludere la responsabilità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 303 TULD

    comma 3, lettere a), b), c), d) ed e)

    la sanzione amministrativa per differenze tra dichiarato e accertato è applicabile quando la violazione attiene alla qualità delle merci e non è esclusa nel caso concreto dalla pendenza di un procedimento penale, poiché la clausola di sussidiarietà opera in modo individualizzato

  • artt. 282 ss. TULD

    richiamati dalla ricorrente e dalla Corte per il quadro del contrabbando doganale e del procedimento penale correlato

  • art. 295 TULD

    discipline aggravate del contrabbando; nel caso concreto la condotta è stata ritenuta riconducibile a ipotesi aggravata, con conseguente esclusione dell’applicabilità della sola sanzione amministrativa invocata

  • art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8

    la depenalizzazione delle violazioni punite con sola multa o ammenda non si applica al caso concreto, perché si tratta di fattispecie di contrabbando aggravato

  • art. 267 TFUE

    il rinvio pregiudiziale è stato negato perché le questioni erano già adeguatamente risolte dalla giurisprudenza unionale richiamata nella sentenza impugnata

  • art. 295 c.p.c.

    la sospensione del giudizio è stata esclusa perché la controversia presupposta sul maggior tributo era già stata decisa in modo definitivo

  • art. 654 c.p.p.

    richiamato nel primo motivo come norma sul rapporto tra giudicato penale e giudizi civili/tributari

  • art. 211 disp. att. c.p.p.

    richiamato nel primo motivo nel quadro dei rapporti tra giudizio penale e giudizio tributario

  • art. 1147 c.c.

    invocato dalla ricorrente sul tema della buona fede possessoria, ma non ritenuto decisivo nel caso

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    richiamati a fondamento dell’allegata buona fede e correttezza, ma non idonei a escludere la sanzione

  • art. 8 d.lgs. n. 546/1992

    non consente la non punibilità nel caso concreto, mancando obiettiva incertezza normativa

  • art. 10, comma 3, L. n. 212/2000

    esclude la punibilità solo in presenza di obiettive condizioni di incertezza della disciplina, non ravvisate nel caso di specie

  • art. 5 d.lgs. n. 472/1997

    in tema di sanzioni amministrative tributarie è sufficiente la volontarietà della condotta e la colpa, anche solo per negligenza; l’assenza assoluta di colpa deve essere provata dal contribuente

  • art. 3 L. n. 689/1981

    opera la presunzione di colpa nella responsabilità amministrativa, superabile solo con prova contraria da parte del trasgressore

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    censura di violazione di legge posta a fondamento di entrambi i motivi

Massime di principio

  • Nelle sanzioni amministrative tributarie e doganali, l’elemento soggettivo non richiede un intento fraudolento: è sufficiente la colpa, anche nella forma della negligenza, e spetta al trasgressore dimostrare l’assenza assoluta di colpa.
  • La clausola di sussidiarietà che esclude la sanzione amministrativa quando il fatto costituisce più grave reato deve essere applicata in modo individualizzato e con riferimento alla specifica posizione del soggetto sanzionato, non in via generica o plurisoggettiva.
  • La pendenza di un procedimento penale non impone automaticamente la sospensione del giudizio tributario quando la questione pregiudiziale sia già stata definita con decisione definitiva o quando non ricorrano i presupposti dell’art. 295 c.p.c.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la corretta soluzione della questione risulti già offerta da una giurisprudenza unionale consolidata e pertinente.
  • In materia di classificazione doganale, la contestazione sulla corretta voce tariffaria può rilevare sia per il maggior tributo sia per le conseguenti sanzioni, ma la difesa fondata sulla sola buona fede non basta a escludere la responsabilità se non è dimostrata l’assenza di colpa secondo la diligenza esigibile dal professionista del settore.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiTributiBancario e finanziarioProcesso civileInternazionale privato
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaRinvio pregiudiziale

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