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Sentenza

Sentenza del 03/02/2022 n. 3305 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Recupero IVA su cessioni dichiarate non imponibili come esportazioni verso "esportatori abituali" in quanto la dichiarazione d'intenti si sarebbe rivelata ideologicamente falsa. L'Ufficio contestava che le operazioni fossero riconducibili a frode (missing traders, incremento anomalo dei volumi e del credito IVA, pagamenti in contanti anticipati, incongruenze commerciali e documentali, mancanza di deposito bilanci, ecc.). In primo grado la CTP respingeva il ricorso del contribuente, in appello la CTR accoglieva l'impugnazione attribuendo però all'Amministrazione l'onere di provare che la società fosse a conoscenza della frode e che fosse consapevole della falsità delle dichiarazioni d'intento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia per errata ripartizione dell'onere della prova da parte della CTR, ritenendo che, una volta prodotti dall'Ufficio elementi indiziari di frode, grava sul cedente l'onere di provare di non essere stato coinvolto e di aver adottato tutte le misure di diligenza ragionevolmente esigibili per non essere parte della frode. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla CTR della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame anche sulle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 1, lett. c)

    art. 8, comma 1, lett. c)

    Disciplina la non imponibilità IVA delle cessioni all'esportazione verso esportatori abituali; la Corte rileva che tale non imponibilità non può essere riconosciuta se la dichiarazione d'intenti è ideologicamente falsa e il cedente, pur avendo indizi di anomalia, non ha adottato le misure di diligenza richieste.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17, 19, art. 21 comma 7

    artt. 17, 19, art. 21 comma 7

    Norme richiamate in relazione ai meccanismi di applicazione e alle regole procedurali in materia di IVA e detrazione; richiamate nel ricorso come parte del quadro normativo collegato alla contestazione delle operazioni in sospensione d'imposta.

  • art. 2697 c.c.

    Principio civile sulla ripartizione dell'onere della prova: la Corte precisa che, in presenza di un compendio indiziario probatorio fornito dall'Amministrazione, incombe sul contribuente l'onere di provare di aver agito con la diligenza richiesta e di non essere stato coinvolto nella frode.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Fondamento del motivo di ricorso in Cassazione (violazione di norme di diritto) utilizzato per censurare la decisione della CTR.

  • Giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 5, n. 14979/2020 e n. 9586/2019, oltre a n. 23560/2012 e n. 25775/2014)

    Orientamento consolidato secondo cui, quando la dichiarazione d'intenti è ideologicamente falsa, il cedente che abbia elementi di sospetto deve adottare tutte le misure di diligenza ragionevolmente esigibili; in presenza di indizi certa l'Amministrazione, spetta poi al cedente provare l'assenza del proprio coinvolgimento.

Massime di principio

  • Se l'Amministrazione fiscale dimostra elementi indiziari di frode (es. operazioni con soggetti missing trader, aumento anomalo dei volumi e del credito IVA, pagamenti in contanti anticipati, incongruenze documentali e commerciali, mancanza deposito bilanci), allora l'onere probatorio sul punto si sposta sul contribuente/cedente.
  • In caso di dichiarazione d'intenti ideologicamente falsa, il cedente deve provare di non essere stato a conoscenza dell'assenza delle condizioni legali per la non imponibilità o di non potersene rendere conto pur avendo adottato tutte le misure ragionevoli di diligenza (verifiche anagrafiche e societarie, richieste di documentazione, controllo coerenza merce/contratto/trasporto/pagamenti, conservazione delle verifiche).
  • L'ottemperanza ai soli obblighi formali (ricezione e invio della dichiarazione d'intenti) può non essere sufficiente a escludere la responsabilità se sussistono indizi di frode che avrebbero dovuto mettere sull'avviso un imprenditore mediamente diligente.
  • Misure pratiche che un cedente dovrebbe adottare per ridurre il rischio di rivalsa: verificare partita IVA e iscrizione CCIAA, controllare bilanci e dichiarazioni, richiedere contratti d'acquisto e documenti di trasporto, preferire forme di pagamento tracciabili, annotare e conservare le verifiche svolte e rifiutare o sospendere operazioni palesemente anomale.
  • In sede giudiziale la prima fase prevede che l'Ufficio produca un compendio indiziario; se questo è adeguato, il giudice richiede al contribuente la prova contraria (anche presuntiva) di aver adottato tutte le cautele ragionevoli.

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