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Sentenza

Sentenza del 03/02/2022 n. 181 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Contenzioso - Costituzione in giudizio del resistente - Costituzione oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica del ricorso - Inammissibilità - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Associazione impugnava avvisi di accertamento TARSU/TARES/TARI per gli anni 2012-2017 su una struttura concessa in comodato, contestando l'infedele denuncia per maggior superficie tassabile (superficie coperta complessiva 4.624 mq, maggiore scoperta 3.187 mq). L'associazione deduceva decadenza/prescrizione per il 2012, errato computo delle superfici effettivamente utilizzate (sosteneva di usare solo 237 mq), errata qualificazione catastale (richiedeva inquadramento come associazione senza finalità di lucro anziché categoria case di cura), non imponibilità delle aree scoperte non operative, illegittimità di sanzioni e interessi, e la inammissibilità della costituzione del Comune per modalità telematica e tardiva costituzione nel primo grado.

La decisione

Il giudice d'appello ha accolto parzialmente l'appello del contribuente: ha ritenuto non tassabili le aree scoperte non operative (cortili, aree verdi, parcheggi) e ha confermato nel resto l'impugnata sentenza. In particolare sono stati confermati gli accertamenti relativi alla maggiore superficie coperta sulla base degli atti DOCFA prodotti dal proprietario (la contribuente non ha dimostrato con prove contrattuali o documentali che l'uso fosse limitato a 237 mq), è stata ritenuta congrua la categoria catastale indicata (cat. 09 - case di cura/ricettività) e sono state mantenute le decisioni in tema di sanzioni secondo l'applicazione della continuazione ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 472/97. Si è inoltre esclusa l'inammissibilità degli atti telematici e della tardiva costituzione del Comune (tardività comporta solo decadenza da eccezioni non rilevabili d'ufficio), e si è compensata la spese del giudizio d'appello.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 546/92 art.16-bis comma 3

    Prevede la possibilità di notificazioni e depositi telematici; la Corte ha ritenuto che la notificazione telematica non renda inammissibili gli atti anche se il procedimento era iniziato in modalità cartacea.

  • D.M. 163/2013

    Regolamentazione tecnica sui servizi telematici; non contiene disposizione che inibisca l'uso del canale telematico per atti tra privati e PA nel caso concreto.

  • D.L. 119/2018 art.16 comma 2

    Norma interpretativa che ha sanato ex post la possibilità di utilizzo del canale telematico per notifiche e depositi, confermando la validità degli atti telematici.

  • D.Lgs. 472/97 art.12

    Prevede il cumulo giuridico/continuazione per le sanzioni; il giudice ha ritenuto applicabile la continuazione (secondo comma) nel caso di omissioni ripetute per più annualità, giustificando l'applicazione delle sanzioni in forma aggregata.

  • D.Lgs. 507/93

    Normativa originaria TARSU sulle aree scoperte; la Corte ricorda che la disciplina è stata successivamente estesa dalle modifiche legislative in favore dell'esclusione della tassazione per aree scoperte non operative.

  • D.L. 328/97

    Modifica normativa che ha esteso l'esclusione dalla tassazione alle aree scoperte non operative, interpretazione confermata dalla giurisprudenza e applicata dal giudice nel caso.

  • D.L. 8/99

    Ulteriore intervento normativo che, insieme ad altri provvedimenti, ha contribuito ad estendere il regime di non tassabilità delle aree scoperte non operative.

Massime di principio

  • La costituzione in giudizio del resistente oltre il termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso non rende la costituzione inammissibile: produce soltanto la decadenza dalla possibilità di sollevare eccezioni che non sono rilevabili d'ufficio.
  • Le notifiche e i depositi telematici sono validi anche se il procedimento è stato avviato in forma cartacea; la loro validità può essere comunque sanata da norme interpretative successive.
  • Il contribuente che contesta l'accertamento tributario relativo a superficie o qualificazione dell'immobile ha l'onere della prova: serve documentazione idonea (contratti, atti di disponibilità, rilevazioni certe) per dimostrare una minore effettiva occupazione rispetto agli atti DOCFA o agli elementi prodotti dall'amministrazione/proprietario.
  • Gli atti DOCFA e la documentazione della proprietà possono costituire base probatoria idonea per l'amministrazione impositrice a fondare l'accertamento sulla superficie tassabile.
  • Le aree scoperte non operative, pertinenziali o accessorie a locali tassabili sono generalmente non imponibili in base alla normativa e agli interventi legislativi successivi; vanno valutate caso per caso sulla natura operativa o accessoria.
  • Le sanzioni per violazioni ripetute (es. omessa dichiarazione per più annualità) possono essere trattate ai fini dell'irrogazione secondo il principio della continuazione (cumulo giuridico) previsto dall'art.12 D.Lgs. 472/97, con possibile conseguente applicazione unitaria delle sanzioni.

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