Sentenza del 03/02/2022 n. 170 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Pubblicità e pubbliche affissioni - Insegna identificativa sportelli di prelievo di denaro contante - Imponibilità - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAccoglimento parziale dell'appello: dichiarata legittimità dell'avviso di accertamento per le frecce direzionali e le insegne con logo (assoggettate all'imposta), con esclusione dall'imposta della scritta "P." applicata all'apparecchiatura perché considerata segnaletica/informazione sulla presenza del servizio e non messaggio pubblicitario. Spese compensate.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'accertamento relativo all'imposta comunale sulla pubblicità su insegne riportanti la dicitura "P.I.", frecce direzionali con logo e la scritta "P." sull'apparato erogatore: la I.C.A. sosteneva che si trattasse di messaggi pubblicitari soggetti a tassazione; P.I. non si è costituita.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (imposta sulla pubblicità), art. 7, comma 5
La disposizione richiede, per la misura unica di più mezzi, non solo identità di contenuto ma anche una 'connessione' fisica o funzionale; nel caso le insegne erano autonome e vanno misurate singolarmente.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 5
La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione ... è soggetta all'imposta sulla pubblicità
Definisce il perimetro dell'imponibile: sono tassati i messaggi con oggetto economico finalizzati a promuovere la domanda o migliorare l'immagine; la mera indicazione informativa non è pubblicità, salvo che per dimensione o contenuto assuma efficacia promozionale.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 17, lett. b)
Prevede esenzione per avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso o nelle immediate adiacenze del punto di vendita; non si estende alle frecce direzionali poste lontano dal luogo dell'attività.
D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58 (recepimento direttiva postale 2008/6/CE)
Ha liberalizzato il settore postale eliminando l'ultimo residuo di monopolio: fuori dalle attività riservate, i servizi postali sono soggetti alle regole del mercato e pertanto alla normativa fiscale/tributaria ordinaria (inclusa l'imposta sulla pubblicità).
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Codice della strada, regolamento), art. 134 e art. 39, lett. c)
Richiamati dalla CTP per assimilare alcune frecce ai segnali stradali esenti; la Corte ha escluso tale assimilazione quando il segnale contiene elementi identificativi/di marchio che ne elevano la natura a mezzo suscettibile di rilevanza pubblicitaria.
Corte Costituzionale, sent. n. 301/2000
Stabilisce che la propaganda ideologica senza scopo di lucro è fuori dall'ambito impositivo; principio non applicabile ai messaggi aziendali/commerciali.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. sent. n. 1169/2019; 17852/2004; 8220/2007; 8616/2014; 8658/2015)
Orientamenti che considerano rilevanti, ai fini dell'imposizione, i cartelli direzionali o segnaletiche che incorporano elementi identificativi o commerciali e che possono orientare flussi di clientela.
Massime di principio
- Segnaletica puramente informativa e limitata all'indicazione dell'ubicazione di un servizio pubblico/di utilità (es. piccola scritta "P." sull'ATM) non è imposta come pubblicità, salvo che per dimensioni o contenuti assuma una funzione promozionale (superiore a 0,5 mq o manifesto di richiamo).
- Cartelli direzionali o insegne che contengono marchi, nomi caratteristici o elementi idonei a richiamare clientela hanno natura pubblicitaria e sono assoggettabili all'imposta, anche se svolgono funzione indicativa.
- Più insegne riferite allo stesso soggetto si considerano accumulate solo se, oltre al contenuto identico, esiste una reale connessione fisica o funzionale tra di esse; in mancanza vanno misurate singolarmente e possono aumentare complessivamente la portata pubblicitaria.
- La liberalizzazione dei servizi postali riduce la nozione di "servizio pubblico" esclusivo: salvo attività espressamente riservate, le comunicazioni di operatori postali possono essere trattate come comunicazioni commerciali.
- L'esenzione prevista per "avvisi al pubblico" è applicabile solo se l'avviso è esposto nell'immediata area del punto di erogazione (vetrina, porta d'ingresso o adiacenze immediate); segnaletica distante non rientra.
- In contenziosi parziali le spese possono essere compensate; valutare sempre la possibile soccombenza reciproca.
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