Sentenza del 03/02/2022 n. 168 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Riscossione - Tributi locali - Ingiunzione fiscale - Riferibilità dell'atto all'ente locale - Sottoscrizione del funzionario incaricato - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di ingiunzioni fiscali (avvisi di accertamento ICI per gli anni 2007-2010). La contribuente aveva contestato la validità dell'ingiunzione sostenendo che l'atto fosse stato emesso da soggetto non legittimato (avvocato del libero foro) e che il mandato allegato non fosse effettivamente correlato all'atto; inoltre si sosteneva che la firma della funzionaria comunale fosse solo una presa d'atto e non sufficiente a riferire l'atto al Comune.
La decisione
La Commissione ha accolto l'appello del Comune ritenendo che l'ingiunzione fosse formalmente e sostanzialmente imputabile al Comune di Marliana: nell'intestazione era presente il logo comunale, l'atto era sottoscritto dal funzionario responsabile dell'Ufficio tributi e indicava il conto corrente comunale per il pagamento. Il Comune ha mantenuto il servizio di riscossione e si è avvalso dell'avvocato solo per assistenza tecnica, per cui non è configurabile un trasferimento del potere di riscossione all'avvocato. È stata quindi ritenuta valida l'ingiunzione e revocata la decisione di primo grado; la parte appellata (la società) è condannata alle spese in entrambi i gradi per euro 2.000,00.
Massime di principio
- La sottoscrizione dell'atto da parte del funzionario incaricato dell'ente è, in generale, sufficiente a riferire l'atto all'Amministrazione, salvo prova contraria.
- La presenza di elementi esteriori che collegano l'atto all'ente (logo, indicazione del conto corrente comunale, intestazione) rafforza la riferibilità dell'atto all'ente locale.
- L'utilizzo di un avvocato del libero foro per assistenza tecnica non comporta il trasferimento del potere di accertamento o riscossione all'avvocato, se l'ente mantiene il servizio e firma/emettere l'atto.
- Per contestare la riferibilità dell'atto all'ente il contribuente deve dimostrare in concreto che la firma del funzionario non implica paternità dell'atto o che l'atto è stato emesso da soggetto privo di delega e senza correlazione con il mandato.
- Quando un terzo agisce in nome e per conto dell'ente, è importante che il mandato sia effettivamente correlato e che l'atto riporti chiari elementi di rappresentanza; in assenza di tali elementi, la firma del funzionario rende l'atto imputabile all'ente.
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