Cassazione Civile, Ordinanza n. 25222/2022 del 24/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (gestore tributi)
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di un avviso di accertamento TARSU per l'anno 2007 relativo alla detenzione, in regime di concessione, di tre aree demaniali nel Comune di Portoferraio. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del gestore del servizio riformando la decisione di primo grado, sulla base di più rationes: l'inopponibilità all'ente impositore della concessione in affitto dell'azienda alberghiera a terzi, la tempestività dell'atto impositivo, la possibilità del regolamento comunale di introdurre norme tributarie retroattive e la soggezione alla TARSU anche dei beni demaniali. La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, ma prima dell'adunanza camerale ha depositato rinuncia al ricorso, poi accettata dalla controparte. La memoria successiva ha insistito per la declaratoria di estinzione del procedimento.
La decisione
La Corte ha ritenuto rituale la rinuncia al ricorso perché intervenuta prima dell'adunanza camerale, sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e accettata dal difensore della controricorrente. Ha quindi dichiarato l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso. Ha inoltre escluso la regolazione delle spese di lite, in presenza di accettazione della rinuncia, e ha precisato che non si applica il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, poiché la definizione è per estinzione e non per rigetto o inammissibilità.
Norme richiamate
prima dell'adunanza camerale
La rinuncia è rituale se interviene prima dell'adunanza camerale.
La rinuncia deve essere sottoscritta dal difensore munito di procura speciale ed essere accettata e sottoscritta dal difensore della controparte costituita.
In caso di accettazione della rinuncia, non deve disporsi la regolazione delle spese giudiziali.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il processo si estingue per rinuncia al ricorso, poiché la norma ha natura sanzionatoria ed eccezionale e si riferisce a rigetto/inammissibilità/improcedibilità, non all'estinzione.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228
Ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002.
art. 27, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137
Norma richiamata per la trattazione camerale non partecipata da remoto.
art. 16, comma 3, D.L. 30 dicembre 2021 n. 228
Norma richiamata per la proroga delle modalità di trattazione da remoto.
La parte ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se intervenuta prima dell'adunanza camerale, sottoscritta da difensore munito di procura speciale e accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del giudizio.
- L'accettazione della rinuncia esclude la pronuncia sulle spese, salvo diversa previsione applicabile nel caso concreto.
- Il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e non si applica alle definizioni del giudizio per estinzione conseguente a rinuncia, ma solo alle ipotesi espressamente previste dalla norma.
- Quando il ricorso è estinto per rinuncia, la Corte non entra nel merito delle censure proposte contro la sentenza impugnata.
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