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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15008/2023 del 29/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La società impugnava la decisione della Corte d'appello che aveva confermato la debenza di contributi, sanzioni civili e accessori richiesti dall'ente previdenziale in relazione a posizioni di alcuni giornalisti. La controversia nasceva dall'accertamento, effettuato anche tramite verbale ispettivo e testimonianze, della natura subordinata dei rapporti di lavoro, desunta da mansioni svolte, orario di lavoro e stabile inserimento nella redazione, con conseguente applicazione del contratto collettivo giornalistico e del relativo minimale contributivo. Con il primo motivo la ricorrente denunciava violazione dell'art. 2094 c.c., della legge professionale giornalistica e dei contratti collettivi, sostenendo che la subordinazione potesse riguardare solo i giornalisti professionisti e non i pubblicisti, e che comunque mancasse l'esclusività, quotidianità e il tempo pieno richiesti per l'estensione del trattamento. Con il secondo motivo censurava l'applicazione dell'art. 2126 c.c. e sosteneva che, per collaboratori pubblicisti non esclusivi, la contribuzione potesse essere calcolata al più sui minimi retributivi. Con il terzo motivo contestava sia la scelta del contratto collettivo leader ai fini contributivi, sia la qualificazione dei rapporti come collaborazione redazionale fissa e la conseguente quantificazione dei contributi e sanzioni sui minimali previsti per i redattori. Con il quarto motivo denunciava nullità della sentenza e del procedimento per asserita errata valutazione dell'inattendibilità di alcuni testi e per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che dalle prove emergeva la natura autonoma delle prestazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché, dietro la formale denuncia di violazione di legge, mirava a ottenere una rivalutazione dei fatti e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo: ha affermato che la scelta della fonte collettiva da assumere a base del minimale contributivo è riservata al legislatore e non all'autonomia datoriale, e che, in presenza di più contratti collettivi astrattamente applicabili, occorre individuare quello leader, espressione delle organizzazioni comparativamente più rappresentative, quale parametro dell'imponibile contributivo; ha quindi ribadito l'autonomia dell'obbligazione contributiva rispetto a quella retributiva. Ha infine dichiarato inammissibile il quarto motivo perché la critica investiva la valutazione del materiale probatorio e il libero convincimento del giudice di merito, censurabile al più nei limiti del vizio motivazionale e non come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Conseguentemente ha condannato la società ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2094 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente per contestare la qualificazione subordinata dei rapporti di lavoro giornalistico.

  • art. 1, comma 4, L. n. 69/1963

    È invocato per sostenere che la subordinazione riguarderebbe solo i giornalisti professionisti e non i pubblicisti.

  • art. 45 L. n. 69/1963

    È richiamato insieme alle altre norme sulla professione giornalistica per contestare la ricostruzione della Corte territoriale.

  • art. 5 c.c.n.l. giornalistico 1 gennaio 1959

    È richiamato dalla ricorrente nella censura sulla disciplina collettiva applicabile.

  • art. 36 c.c.n.l. giornalistico 1 gennaio 1959

    La ricorrente lo qualifica come norma eccezionale, invocando l'esigenza di prestazione esclusiva, quotidiana e a tempo pieno per estendere il trattamento ai pubblicisti.

  • CCNL FIEG-FNSI 1 marzo 2001

    È richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina collettiva e alla quantificazione contributiva.

  • CCNL FIEG-FNSI 1 aprile 2009

    È richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina collettiva e alla quantificazione contributiva.

  • art. 1362 c.c.

    È invocato per contestare l'interpretazione dei contratti collettivi.

  • art. 1363 c.c.

    È invocato per contestare l'interpretazione dei contratti collettivi.

  • art. 1367 c.c.

    È invocato per contestare l'interpretazione dei contratti collettivi.

  • art. 2679 c.c.

    È richiamato nel primo motivo dalla ricorrente nel quadro della censura sulla qualificazione dei rapporti.

  • art. 2730 c.c.

    È richiamato nel primo motivo dalla ricorrente nel quadro della censura sulla qualificazione dei rapporti.

  • art. 2735 c.c.

    È richiamato nel primo motivo dalla ricorrente nel quadro della censura sulla qualificazione dei rapporti.

  • art. 2126 c.c.

    È invocato per sostenere che, per i collaboratori non esclusivi, la contribuzione potesse essere calcolata al più sui minimi retributivi.

  • art. 36 Cost.

    È richiamato in relazione alla retribuzione e ai minimali retributivi; la Corte collega il tema contributivo all'esigenza di tutela previdenziale adeguata di cui all'art. 38 Cost.

  • art. 2099 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente in tema di trattamento retributivo e base contributiva.

  • art. 39 Cost.

    È richiamato dalla ricorrente nella censura sulla scelta del contratto collettivo applicabile.

  • art. 1 d.l. n. 388/1989

    La Corte lo considera nel senso che il legislatore riserva a sé la scelta della fonte collettiva ai fini della determinazione dell'imponibile contributivo.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte afferma che la doglianza sulla sua violazione, quando riguarda la valutazione delle prove, investe in realtà il merito e non una nullità processuale.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il principio del libero convincimento opera sul piano del merito e non è sindacabile in cassazione come violazione di legge, salvo errori nei limiti del vizio motivazionale.

  • art. 246 c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente a fondamento della dedotta nullità della sentenza e del procedimento per asserita inattendibilità di alcuni testimoni.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale dei primi tre motivi, ma la Corte verifica la sostanza delle doglianze per escludere che si tratti davvero di violazioni di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il parametro formale del quarto motivo, dichiarato inammissibile perché diretto in realtà a contestare la valutazione delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La Corte richiama il corretto paradigma del vizio motivazionale per le censure che investono la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È citato per il termine riservato dal Collegio per il deposito dell'ordinanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    È richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • In materia di legittimità, una censura formalmente qualificata come violazione di legge è inammissibile quando mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Ai fini della determinazione del minimale contributivo, la scelta della fonte collettiva di riferimento non è rimessa all'autonomia delle parti, ma è riservata al legislatore; in presenza di più contratti collettivi astrattamente applicabili, occorre individuare il contratto leader, cioè quello stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative e più idoneo a rappresentare il settore interessato.
  • L'obbligazione contributiva è autonoma rispetto all'obbligazione retributiva: il parametro previdenziale non coincide necessariamente con la nozione giuslavoristica di trattamento economico dovuto al singolo lavoratore, ma segue le regole speciali poste a tutela dell'equilibrio del sistema previdenziale.
  • La denuncia della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non è uno strumento per sindacare in cassazione la valutazione del materiale probatorio e il libero convincimento del giudice di merito; una simile doglianza deve semmai essere veicolata nei limiti del vizio motivazionale astrattamente deducibile.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione su un apprezzamento delle prove testimoniali e documentali, la contestazione che si risolve nella richiesta di una diversa lettura del compendio istruttorio è inammissibile in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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