Cassazione Civile, Ordinanza n. 21317/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare del 20.07.2008. Il promittente venditore agiva per ottenere la declaratoria di legittimità del proprio recesso e l'incameramento delle somme già versate dalla promissaria acquirente, che nel giudizio di merito erano state qualificate dai giudici come caparra confirmatoria o, in alternativa, come clausola penale ridotta equitativamente. La promissaria acquirente contestava: (i) la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che il giudice avesse trasformato l'azione di recesso ex art. 1385 c.c. in azione di risoluzione, con sostituzione della caparra con una penale; (ii) l'efficacia risolutoria della diffida ad adempiere del 14.04.2010, perché proveniente dal difensore del venditore senza valida procura scritta specifica; (iii) la tardiva e irrituale allegazione, in comparsa conclusionale, di una voce di danno pari ai frutti/valore locativo dell'immobile, utilizzata per quantificare la somma da trattenere.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha ritenuto valida la diffida ad adempiere perché ratificata dal rappresentato e collegata a una procura riferita al giudizio in cui si chiedeva l'accertamento della risoluzione; ha escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la domanda del venditore, pur formalmente prospettata come recesso con ritenzione della caparra, era sostanzialmente riconducibile alla risoluzione legale con pretesa satisfattiva analoga; ha considerato infondata anche la doglianza sulla quantificazione del danno, perché i giudici di merito avevano operato una liquidazione pattizia e una riduzione equitativa della penale, non l'accoglimento di una nuova domanda o di una prova tardiva. Il ricorso è stato respinto con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il giudice può riqualificare la domanda nei limiti della causa petendi sostanziale, senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, se la pretesa effettiva rimane invariata nella sua funzione economico-giuridica.
La decisione deve essere assunta secondo diritto, consentendo al giudice di qualificare giuridicamente la domanda e il rapporto contrattuale.
La censura sulla pretesa introduzione di fatti o prove nuove non è fondata quando il giudice valorizza elementi già rilevanti ai fini della quantificazione pattizia del danno.
La deduzione di una voce risarcitoria in comparsa conclusionale è irrilevante se i giudici di merito non hanno fondato la decisione su una nuova domanda, ma su elementi già emersi per la liquidazione della penale.
La clausola penale può svolgere funzione di preventiva liquidazione del danno e può essere ridotta equitativamente dal giudice.
La penale può essere ridotta equitativamente dal giudice quando è manifestamente eccessiva, tenendo conto dell'interesse del creditore all'adempimento e delle circostanze del caso.
La caparra confirmatoria consente alla parte non inadempiente di recedere e trattenere la caparra o esigere il doppio, ma tale rimedio è distinto dalla domanda di risoluzione; una volta intervenuta la risoluzione di diritto tramite diffida, il recesso resta precluso.
La risoluzione per inadempimento è rimedio distinto dal recesso e può essere oggetto di domanda giudiziale o di accertamento dell'effetto risolutorio già verificatosi.
La diffida ad adempiere produce la risoluzione di diritto se la parte intimata non adempie nel termine assegnato; l'atto può essere ratificato dal rappresentato anche mediante il successivo atto introduttivo del giudizio.
La risoluzione richiede che l'inadempimento non sia di scarsa importanza, valutazione rimessa al giudice di merito.
La contestazione sulla procura del difensore è superata quando l'atto sia ratificato dalla parte rappresentata con riferimenti idonei al giudizio.
Le norme sulla rappresentanza e sugli atti unilaterali rilevano anche per la diffida ad adempiere quando l'atto abbia contenuto negoziale.
Il destinatario della diffida può chiedere il rilascio di copia della procura se ne contesta l'esistenza o l'estensione.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo, se dovuto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Il rigetto del ricorso comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato previsto per il ricorso.
Massime di principio
- La qualificazione giuridica della domanda spetta al giudice di merito e non viola l'art. 112 c.p.c. quando la domanda sostanziale resta immutata nella sua finalità di scioglimento del vincolo e di regolazione economica delle conseguenze dell'inadempimento.
- Tra recesso ex art. 1385 c.c. e risoluzione per inadempimento non vi è automatica incompatibilità sul piano funzionale, ma il recesso con ritenzione della caparra non può essere utilizzato per aggirare la diversa strategia processuale propria della domanda risarcitoria; una volta prodottasi la risoluzione di diritto, il recesso resta precluso.
- La diffida ad adempiere può essere validamente considerata efficace anche se proveniente da un rappresentante poi ratificato dalla parte, purché la ratifica sia ricavabile da atti successivi e la procura conferita consenta la disposizione del diritto controverso.
- La clausola con cui si prevede una somma predeterminata per l'inadempimento può essere qualificata dal giudice come clausola penale e non come caparra, in base alla funzione concreta emergente dal contratto; la relativa somma è soggetta al potere di riduzione equitativa se manifestamente eccessiva.
- Non sussiste vizio processuale per irritualità della prova quando il giudice utilizza elementi già acquisiti o desumibili dal contratto per determinare il quantum di una penale pattizia, senza introdurre una nuova domanda o una nuova causa petendi.
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