Cassazione Penale, Sentenza n. 5847/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p., con riguardo a più sentenze di condanna per reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990) e vari reati di produzione, traffico e detenzione di stupefacenti (art. 73 T.U.), commessi tra luglio 2011 e ottobre 2012 in località diverse. Il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto assente il progetto unitario rilevando mancanza di contiguità temporale, diversità dei luoghi e diversità dei soggetti coinvolti. Il ricorrente ha contestato tale valutazione sostenendo che i reati erano stati commessi in un arco temporale ristretto (circa otto mesi) e con l'ausilio degli stessi complici, quindi sussisterebbe l'unitarietà progettuale idonea a far sorgere il rapporto di continuazione.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso, ritenendo la motivazione dell'ordinanza impugnata incongrua e insufficiente: il giudice dell'esecuzione non ha effettuato una valutazione effettiva e circostanziata dei singoli fatti e ha travisato elementi rilevanti (es. identità di alcuni coimputati quali Ferreri Gennaro e Mistretta Gianluca). La Cassazione ha affermato che l'applicazione ex art. 671 c.p.p. richiede l'esame degli indici esteriori del disegno criminoso e una motivazione puntuale sulla unità progettuale; per tali ragioni ha annullato l'ordinanza e disposto il rinvio degli atti alla Corte di appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame della richiesta.
Norme richiamate
Consente al giudice dell'esecuzione di applicare in sede esecutiva la disciplina della continuazione quando esistono più sentenze irrevocabili contro la stessa persona; impone la rideterminazione delle pene sulla base dei criteri della norma e richiede prova dell'unità progettuale desumibile da indici esteriori.
Definisce il rapporto di continuazione tra più reati quando risultano commessi con un medesimo disegno criminoso; è il presupposto sostanziale cui l'art. 671 c.p.p. rimarca l'applicabilità in sede esecutiva.
art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, usata per qualificare uno dei reati oggetto delle sentenze richiamate.
art. 73 T.U. stupefacenti (DPR 309/1990)
Norma che punisce produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti; più condanne per tali reati sono state valutate ai fini della possibile continuazione.
art. 80, comma 2, T.U. stupefacenti
Aggravante per ingente quantità, richiamata in riferimento a una delle condanne; incide sulla valutazione del quadro sanzionatorio ma non esclude a priori la valutazione di un progetto unitario.
Sentenza Corte costituzionale n. 183/2013
Principio secondo cui, in caso di annullamento di ordinanze in materia di continuazione in sede esecutiva, il rinvio per nuovo esame deve avvenire a diversa composizione del giudice di rinvio.
Giurisprudenza Cassazione, Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008 (Di Maria, Rv. 243632)
afferma che la prova del disegno unitario va desunta, di regola, da indici esteriori significativi (contiguità temporale, omogeneità delle condotte, identità di correi, modalità operative ecc.), data l'impossibilità di penetrare l'interiorità psicologica dell'agente.
Massime di principio
- In sede esecutiva la richiesta di applicazione della continuazione ex art. 671 c.p.p. va esaminata con una valutazione specifica e motivata degli elementi esteriori che possono rivelare un progetto criminoso unitario.
- La mera divergenza di luoghi o la presenza di differenti atti nel tempo non esclude automaticamente la continuazione: rilevano soprattutto la contiguità temporale relativa, l'omogeneità delle condotte, l'identità o la ripetizione di modalità operative e l'eventuale uso degli stessi correi.
- Spetta al giudice dell'esecuzione un onere motivazionale adeguato: se esclude la continuazione deve spiegare puntualmente le ragioni e confrontarsi con i fatti giudicati nelle sentenze richiamate.
- La prova del disegno unitario si desume da indici esteriori, non dall'intimo pensiero dell'autore; pertanto occorre valutare complessivamente le circostanze esteriori, non singoli elementi isolati.
- Se la Corte di legittimità annulla l'ordinanza in materia di continuazione, il rinvio per nuovo esame deve avvenire a diversa composizione del giudice di rinvio, conformemente alla giurisprudenza costituzionale.
- In caso di accertata continuazione in sede esecutiva, le pene possono essere rideterminate in modo più favorevole ai sensi dell'art. 671 c.p.p., applicando i criteri previsti dalla norma.
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