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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16811/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso congiunto proposto dalla società affittuaria e dal promissario acquirente, confermando la sentenza d’appello favorevole all’ente ecclesiastico resistente. Ha condannato i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (affittante)

La controversia

La controversia nasce da due contratti stipulati contestualmente: un affitto di ramo d’azienda avente ad oggetto la gestione di uno stabilimento balneare con bar, e un preliminare di cessione del medesimo ramo, subordinato al rilascio di una concessione amministrativa. La società affittuaria e il promissario acquirente hanno agito contro l’ente concedente chiedendo, rispettivamente, il risarcimento dei danni per il ritardo nella consegna di un documento amministrativo necessario al rinnovo della concessione e per l’occultamento della presenza di amianto nella struttura, nonché la risoluzione del preliminare per inadempimento e il risarcimento del danno precontrattuale. In primo grado il tribunale aveva dichiarato la risoluzione del contratto di affitto ex art. 1456 c.c., la risoluzione del preliminare per impossibilità sopravvenuta della condizione e aveva condannato l’ente al pagamento del controvalore di beni immessi nell’azienda. In appello, la corte territoriale ha accolto il gravame principale dell’ente e rigettato l’incidentale dei due attori, ritenendo, da un lato, non provato il credito da controvalore dei beni immessi e, dall’altro, operante la clausola risolutiva espressa per morosità nel pagamento dei canoni; ha inoltre escluso che la presenza di amianto fosse ignota al promissario acquirente o che vi fosse prova del nesso causale con la chiusura anticipata dell’attività. Con il ricorso per cassazione i soccombenti hanno dedotto, in sintesi, violazione degli artt. 2561 e 2562 c.c.; nullità della sentenza per mancata motivazione su un capo di appello; omesso esame di fatti decisivi in tema di morosità e rinuncia alla clausola risolutiva; violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. per asserita ultrapetizione e difetto di interesse; omesso esame e errata valutazione delle risultanze documentali sulla chiusura dell’attività; violazione delle norme sulla buona fede precontrattuale e sul danno da perdita di chance. La Corte di cassazione ha però ritenuto tutti i motivi inammissibili o manifestamente infondati, rilevando, tra l’altro, la presenza di rationes decidendi autonome non tutte impugnate, la deduzione di censure di merito non scrutinabili in cassazione, la doppia conforme, l’assenza di una censura specifica e ragionata e l’omessa impugnazione della ratio sul collegamento negoziale tra i due contratti.

Norme richiamate

  • art. 2561 c.c.

    Richiamato in tema di obbligo di restituzione e di prova del controvalore dei beni immessi nell’azienda; la Corte ribadisce che la censura è irrilevante se non colpisce tutte le rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata.

  • art. 2562 c.c.

    Richiamato insieme all’art. 2561 c.c. in relazione alla disciplina dell’affitto d’azienda e alla pretesa restituzione del valore dei beni immessi.

  • art. 1456 c.c.

    La clausola risolutiva espressa opera quando ricorre l’inadempimento previsto e, una volta proposta domanda di accertamento del suo effetto, il giudice non è vincolato alla data indicata dalla parte per la decorrenza della risoluzione.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato solo in via subordinata dalla corte territoriale per affermare che la morosità avrebbe comunque potuto giustificare la risoluzione anche per inadempimento.

  • art. 2561 c.c.

    Usato come base normativa della domanda di rimborso/controvalore dei beni immessi nell’azienda, ma la Corte di cassazione non entra nel merito per inammissibilità.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso sull’interesse ad impugnare; la Corte osserva che la doglianza è priva di specificità e comunque non consente di superare la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per denunciare ultrapetizione; la Corte afferma che, proposta la domanda di accertamento dell’effetto risolutivo, il giudice può individuare una data diversa senza incorrere in ultrapetizione.

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    È richiesto che il motivo contenga una censura ragionata e specifica; non basta una mera negazione o un dissenso generico rispetto alla sentenza.

  • art. 342 c.p.c.

    La Corte d’appello aveva dichiarato inammissibili per aspecificità le richieste istruttorie; la Cassazione rileva che il ricorso non si confronta con tale ratio.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato per affermare l’inammissibilità della censura che sollecitava una nuova valutazione di fatti in presenza di doppia conforme.

  • art. 1337 c.c.

    Invocato dal ricorrente in tema di responsabilità precontrattuale, ma la Corte rileva che la doglianza mira a una rivalutazione del fatto e non coglie la ratio della decisione di merito.

  • art. 1338 c.c.

    Invocato unitamente all’art. 1337 c.c. in tema di responsabilità precontrattuale per omessa informazione sulla presenza di amianto.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere il danno da perdita di chance, ma la Corte non esamina il merito della pretesa per inammissibilità.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla violazione della buona fede nelle trattative e nell’esecuzione; la Corte reputa la censura sostanzialmente fattuale e quindi inammissibile.

  • art. 385, primo comma, c.p.c.

    Utilizzato per porre le spese del giudizio di legittimità a carico della parte soccombente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando la sentenza impugnata è sorretta da rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione è inammissibile se non le investe tutte; l’eventuale accoglimento di una sola censura non può condurre alla cassazione se un’altra ratio idonea a sorreggere la decisione resta intatta.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: sono inammissibili le censure che attengono soltanto all’apprezzamento dei fatti, alla lettura dei documenti e alla significatività delle condotte, riservati al giudice di merito.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve contenere una censura specifica, chiara e ragionata della decisione impugnata; una mera negazione apodittica o la riproposizione letterale delle difese di merito non soddisfano l’onere di cui all’art. 366 n. 4 c.p.c.
  • La deduzione di ultrapetizione non sussiste quando il giudice, a fronte di una domanda di accertamento dell’effetto risolutivo, individua una decorrenza diversa da quella allegata dalla parte, purché resti fermo il medesimo fatto costitutivo posto a base della domanda.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di fatti decisivi non può essere utilizzato per ottenere una nuova rivalutazione del merito; occorre una critica effettiva e coerente alla specifica ratio della sentenza impugnata.
  • La clausola risolutiva espressa va interpretata secondo il suo tenore complessivo e la sua efficacia opera secondo il fatto inadempitivo contrattualmente previsto; la parte che invoca la clausola deve anche confrontarsi con l’accertamento di fatto sulla morosità e sull’eventuale prova della rinuncia o della mancata applicazione.
  • La responsabilità precontrattuale richiede la prova di una condotta scorretta nelle trattative e del nesso causale con il danno dedotto; se il giudice di merito esclude la mala fede e l’inadempimento colpevole, il ricorso deve censurare specificamente tali accertamenti e non limitarsi a riproporre la propria versione dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieAffitto d'aziendaContratto preliminareImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaRisoluzione del contratto

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