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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23871/2025 del 26/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

La vicenda riguarda un soggetto straniero, già condannato in via definitiva per un reato in materia di stupefacenti e destinatario, all'esito dell'esecuzione della pena, di un provvedimento di espulsione ex art. 86 d.P.R. 309/1990 emesso dal tribunale di sorveglianza. Il giudice di merito ha ritenuto attuale la pericolosità sociale valorizzando il precedente specifico per stupefacenti, un più ampio curriculum criminale (rapina, lesioni personali, oltraggio a pubblico ufficiale, ricettazione, detenzione illegale di armi, documenti falsi), l'assenza di un percorso di revisione critica, una condotta carceraria irregolare, la persistente propensione al consumo di sostanze stupefacenti e la mancanza di riferimenti abitativi e lavorativi in Italia. Il ricorrente ha censurato la motivazione dell'ordinanza, deducendone la genericità e valorizzando la disponibilità del figlio maggiorenne ad accoglierlo e l'assenza di legami familiari in Albania. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso, osservando che il tribunale aveva effettuato il necessario accertamento concreto della pericolosità sociale e il bilanciamento con la vita familiare, senza emergenza di una causa ostativa ex art. 19 d.lgs. 286/1998; ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva disposto l'espulsione del condannato straniero quale misura di sicurezza ex art. 86 d.P.R. 309/1990. Ha ritenuto congrua e immune da vizi logici la motivazione sulla pericolosità sociale e corretto il bilanciamento tra sicurezza pubblica e diritto alla vita privata e familiare. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    "Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, a pena espiata deve essere espulso dallo Stato"

    La disposizione sull'espulsione dello straniero condannato per reati in materia di stupefacenti va letta in modo costituzionalmente orientato: non opera come automatismo, ma richiede l'accertamento in concreto della pericolosità sociale.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Richiamato come reato presupposto della condanna definitiva posta a fondamento della misura di sicurezza dell'espulsione.

  • art. 19 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    È evocato quale possibile causa ostativa all'espulsione; nel caso concreto la Corte esclude che ne ricorrano i presupposti.

  • art. 8 CEDU

    Impone di considerare, nel disposto bilanciamento, la vita privata e familiare dell'interessato, sicché l'espulsione non può tradursi in un'ingerenza sproporzionata in tale sfera.

  • art. 117 Cost.

    Viene richiamato in relazione all'obbligo di conformare l'interpretazione della misura di espulsione ai vincoli derivanti dalla CEDU.

  • art. 133 c.p.

    Costituisce il parametro dei criteri di valutazione da considerare nell'apprezzamento della pericolosità sociale e nel bilanciamento tra interessi contrapposti.

  • art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La Corte ribadisce che l'espulsione ex art. 86 non è applicabile come automatismo e che il giudice deve motivare sulla pericolosità sociale in concreto.

  • art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo

    L'espulsione va esclusa quando si risolva in un'ingerenza nella vita privata e familiare vietata dalla Convenzione, secondo l'interpretazione della Corte EDU.

  • art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv. in l. 5 maggio 2023, n. 50

    È menzionato per escludere che l'abrogazione dell'art. 19, comma 1.1, terzo e quarto periodo, d.lgs. 286/1998 abbia inciso sul principio per cui l'espulsione non può violare l'art. 8 CEDU.

  • art. 19, comma 1.1, terzo e quarto periodo, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    La sua abrogazione non elimina il limite convenzionale all'espulsione quando essa comporti un'ingerenza sproporzionata nella vita privata e familiare.

Massime di principio

  • L'espulsione dello straniero prevista per i reati in materia di stupefacenti non opera come conseguenza automatica della condanna, ma presuppone un accertamento concreto e attuale della pericolosità sociale del condannato.
  • Nel valutare la pericolosità sociale ai fini dell'espulsione, il giudice deve considerare l'intero quadro personale del soggetto, inclusi precedenti penali, condotta tenuta in esecuzione della pena, eventuale adesione critica al percorso trattamentale e radicamento sociale e lavorativo.
  • Se la difesa allega in modo rituale legami familiari significativi, il giudice deve procedere a un bilanciamento effettivo tra l'interesse pubblico alla sicurezza e il diritto alla vita privata e familiare dell'interessato.
  • L'espulsione dello straniero deve essere esclusa quando, per le concrete modalità del caso, si traduca in un'ingerenza sproporzionata nella vita privata e familiare, in contrasto con l'art. 8 CEDU.
  • In sede di legittimità non è censurabile la valutazione di merito sorretta da motivazione logica e coerente, se il ricorrente si limita a contestazioni generiche della congruità dell'apprezzamento sulla pericolosità sociale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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