Cassazione Penale, Ordinanza n. 23858/2025 del 26/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità procedente)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Palermo resa in sede esecutiva ex art. 671 c.p.p., deducendo un unico motivo: denunciava una pretesa reformatio in peius nella determinazione della pena applicata per la continuazione esterna, sostenendo che il giudice dell'esecuzione avesse aumentato la pena-base in misura sproporzionata e comunque superiore a quella applicata per un reato satellite più grave, richiamando altresì, con memoria successiva contenente motivi nuovi, la manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha però rilevato che, fissata la pena-base nella misura stabilita con la sentenza indicata al n. 3, il giudice dell'esecuzione aveva applicato un aumento di sei mesi di reclusione per ciascuno dei reati già accertati con le sentenze nn. 1 e 2, per i quali il ricorrente era stato condannato in cognizione a un anno di reclusione: pertanto non sussisteva la denunciata reformatio in peius. Inoltre, la Corte ha ritenuto che l'inammissibilità originaria del ricorso precludesse l'esame dei motivi nuovi proposti con memoria, in applicazione del principio secondo cui i motivi nuovi non possono sanare l'inammissibilità dei motivi originari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla reformatio in peius, poiché l'aumento di pena in continuazione esterna era stato determinato in misura inferiore alla pena irrogata in cognizione per i reati satellite indicati. Ha inoltre escluso che la memoria con motivi nuovi potesse superare l'inammissibilità già maturata del ricorso originario. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Norma richiamata quale base del procedimento di esecuzione per l'applicazione della continuazione tra reati già giudicati, nel quale il giudice dell'esecuzione può determinare la pena complessiva partendo da una pena-base e applicando aumenti per i reati satellite.
Presupposto della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede esecutiva, la censura di reformatio in peius è infondata quando l'aumento per la continuazione esterna sia contenuto entro limiti non superiori alla pena già irrogata in cognizione per i reati satellite richiamati.
- L'inammissibilità originaria del ricorso per cassazione si estende ai motivi nuovi, che non possono sanare il vizio radicale dei motivi originari né essere esaminati autonomamente.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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