Cassazione Penale, Ordinanza n. 23868/2025 del 26/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il condannato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva respinto la sua richiesta di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. pen. La decisione di merito aveva negato la misura ritenendo non ancora avviato un effettivo processo di emenda, valorizzando: la pendenza di procedimenti per fatti analoghi e una condanna di primo grado intervenuta nel luglio 2024 per condotte commesse sino al 2020; la dedizione ad attività professionali ritenute poco trasparenti; l'assenza di iniziative risarcitorie o riparatorie. Nel ricorso si è sostenuto che i fatti più recenti erano ancora sub iudice, che i fatti oggetto della pena da eseguire erano remoti (2005-2006), che il successivo percorso lavorativo sarebbe stato regolare e che le difficili condizioni economiche avevano impedito l'adempimento delle obbligazioni verso i creditori delle società fallite. La Corte ha ritenuto tali deduzioni una mera confutazione di merito, priva di rilievo rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato, perché non evidenziavano fratture logiche nella valutazione sulla mancanza di segni di resipiscenza e sulla persistente pericolosità sociale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato che il Tribunale di sorveglianza aveva esercitato legittimamente la propria discrezionalità nel negare l'affidamento in prova, sulla base di una motivazione coerente e immune da vizi logici, centrata sull'assenza di un processo di emenda sufficientemente avviato e sulla persistente pericolosità del condannato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354
affidamento in prova al servizio sociale
La misura alternativa presuppone una prognosi favorevole sul buon esito della prova, fondata sull'osservazione della personalità del condannato e sulla capacità della misura, anche tramite prescrizioni, di favorire la risocializzazione e prevenire la recidiva.
art. 47-ter l. 26 luglio 1975, n. 354
Richiamato per evidenziare che, ove non risulti un adeguato presupposto di emenda, può residuare la diversa misura della detenzione domiciliare, subordinata principalmente all'esclusione del pericolo di nuovi reati e nei limiti di pena e titolo previsti.
Applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, il giudice deve formulare una prognosi sul buon esito della misura considerando non solo la gravità dei reati e i precedenti penali, ma anche la condotta successiva al fatto-reato e l'evoluzione della personalità del condannato.
- L'affidamento in prova non richiede un ravvedimento già compiuto in senso pieno, ma esige che il processo di emenda sia concretamente avviato e risulti apprezzabile in termini di resipiscenza e acquisizione di valori di legalità.
- La valutazione sulla idoneità della misura alternativa e sulla scelta tra diverse misure spetta al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica, coerente ed esaustiva.
- La mera contestazione di merito della prognosi formulata dal giudice di sorveglianza non consente l'accoglimento del ricorso per cassazione se non vengono evidenziati specifici vizi logici o giuridici della motivazione.
- In assenza di elementi favorevoli all'itinerario rieducativo, e in presenza di indici di persistente pericolosità sociale, il diniego dell'affidamento in prova può essere legittimamente confermato.
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