Cassazione Penale, Ordinanza n. 23865/2025 del 26/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per reati contro il patrimonio e aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio. I motivi dedotti riguardavano: 1) l'illegittima valorizzazione della recidiva specifica e infraquinquennale ai fini della commisurazione della pena, sostenendosi che la Corte territoriale avesse dato rilievo a circostanze non corrette; 2) l'erronea determinazione della pena, perché il giudice di primo grado avrebbe fissato una pena base per il reato più grave e poi avrebbe operato aumenti separati per i reati satellite, con richiamo ai principi affermati dalle Sezioni Unite sulla continuazione; veniva inoltre segnalata come erronea la menzione dell'art. 81, quarto comma, c.p., ritenuta un refuso, poiché applicabile ai recidivi reiterati e non al ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la Corte di appello aveva adeguatamente spiegato la rilevanza della recidiva specifica e infraquinquennale, richiamando l'omogenea offensività tra i reati di ricettazione e riciclaggio e l'accresciuta propensione criminale desumibile anche dal comportamento tenuto dall'imputato nei confronti dei Carabinieri. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, perché la pena era stata correttamente determinata dal primo giudice nel rispetto dei principi in tema di continuazione, con pena base fissata per il reato più grave e aumenti separati per ciascun reato satellite; la menzione dell'art. 81, quarto comma, c.p. è stata qualificata come mero refuso. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La menzione di tale disposizione è stata considerata un mero refuso, poiché la norma è riservata ai recidivi reiterati e non era applicabile al ricorrente.
recidiva specifica
È stata ritenuta correttamente valorizzata ai fini della commisurazione della pena, in ragione dell'omogenea offensività dei reati e dell'accresciuta propensione criminale.
recidiva infraquinquennale
È stata ritenuta correttamente considerata come elemento di aggravamento del trattamento sanzionatorio.
Richiamato implicitamente in tema di continuazione: la pena base può essere seguita da aumenti separati per i reati satellite, secondo i principi delle Sezioni Unite.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la motivazione sulla recidiva è sufficiente quando il giudice di merito dia conto della maggiore capacità a delinquere desumibile dalla natura omogenea dei reati e dalla loro sequenza temporale, nonché da ulteriori indici fattuali di perseveranza criminosa.
- Nel reato continuato, la pena deve essere determinata partendo dalla pena base per il reato più grave e applicando poi aumenti distinti per ciascun reato satellite, in conformità ai principi delle Sezioni Unite.
- L'erronea indicazione di una norma nel corpo della motivazione non comporta per ciò solo l'illegittimità della decisione quando risulti ictu oculi trattarsi di un mero refuso privo di incidenza effettiva sulla statuizione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si risolvono in censure manifestamente infondate sulla valutazione della recidiva o sul calcolo della pena e non evidenziano un concreto vizio di legittimità.
Come è indicizzato
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