Cassazione Penale, Ordinanza n. 23857/2025 del 26/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (parte pubblica)
La controversia
Il ricorso investiva una sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la decisione di primo grado. Il ricorrente deduceva la nullità assoluta e insanabile della decisione per asserita violazione del principio di immutabilità del giudice: in particolare, sosteneva che il mutamento del giudice nel corso del dibattimento avesse imposto la rinnovazione dell'istruttoria e il consenso delle parti alla lettura degli atti già acquisiti, con conseguente invalidità del procedimento. La Corte di cassazione rileva invece che la Corte territoriale aveva spiegato come il giudice poi decidente avesse personalmente svolto parte dell'istruttoria e acquisito gli esiti dell'attività svolta prima del mutamento di composizione, senza che la difesa, regolarmente presente, avesse formulato obiezioni o richieste. Sulla base di ciò, il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato.
Norme richiamate
Il principio di immutabilità del giudice richiede che il giudice che delibera la sentenza sia lo stesso che ha assunto e ammesso la prova; tuttavia, in caso di mutamento del giudice e rinnovazione istruttoria, i provvedimenti sull'ammissione della prova adottati dal precedente giudice conservano efficacia se non espressamente modificati o revocati.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel caso di mutamento del giudice in corso di dibattimento, non si determina automaticamente una nullità assoluta e insanabile: occorre verificare concretamente se il giudice subentrato abbia partecipato alla formazione del compendio probatorio secondo le regole processuali applicabili.
- I provvedimenti di ammissione della prova emessi dal giudice originariamente composto conservano efficacia se non vengono espressamente modificati o revocati dal giudice subentrante.
- Quando la ripetizione di esami testimoniali non abbia luogo perché non richiesta, non ammessa o non più possibile, il consenso delle parti alla lettura degli atti già assunti non è necessario.
- La deduzione di una nullità assoluta non può essere accolta se il vizio lamentato non emerge alla luce della concreta sequenza procedimentale e delle specifiche attività svolte dal giudice subentrante.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa, anche il pagamento della somma alla Cassa delle ammende.
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