Cassazione Penale, Ordinanza n. 23844/2025 del 26/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (persona offesa)
La controversia
Il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto l'archiviazione del procedimento per l'insussistenza dell'elemento soggettivo e per l'inutilità di ulteriori indagini, ritenendo impossibile accertare l'eventuale dolo. La persona offesa ha impugnato tale ordinanza deducendo, con il primo motivo, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. in relazione agli artt. 409 e 125 c.p.p., sostenendo che il giudice non aveva adeguatamente valorizzato gli elementi probatori da lei indicati, anche con riferimento a un giudizio civile intrapreso dall'indagato, elementi che avrebbero dimostrato la consapevolezza di operare su fondo altrui. Con il secondo motivo ha lamentato la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., per non aver considerato la relazione tecnica di un geometra dalla quale risultava che i lavori avrebbero dovuto essere eseguiti esclusivamente sul fondo di proprietà della ricorrente, circostanza che, secondo la ricorrente, confermava la consapevolezza dell'indagato di agire sul fondo altrui.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i motivi sull'archiviazione, ma ha qualificato l'impugnazione come reclamo ai sensi dell'art. 410-bis c.p.p. Ha rilevato che, dopo la riforma del 2017, l'ordinanza di archiviazione emessa a seguito di opposizione della persona offesa non è ricorribile per cassazione, salvo i casi di nullità di cui all'art. 127, comma 5, c.p.p., mentre nella specie erano state dedotte censure sul vizio di motivazione e non l'abnormità del provvedimento. Conseguentemente ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Pordenone per il giudizio sul reclamo.
Norme richiamate
art. 614, comma 1, n. 2, c.p.
Norma incriminatrice richiamata come titolo di reato contestato nel procedimento archiviato.
art. 392 c.p.
Norma incriminatrice richiamata come secondo titolo di reato contestato nel procedimento archiviato.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
È la norma invocata per dedurre la violazione di legge in relazione alla mancata considerazione degli elementi probatori offerti dalla persona offesa.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
È la norma invocata per dedurre il vizio di motivazione dell'ordinanza di archiviazione.
art. 409 c.p.p.
Richiamato sia per il contenuto del controllo sull'archiviazione sia, in combinazione con l'art. 125 c.p.p., come riferimento alle ipotesi di censura ammissibili.
art. 125 c.p.p.
Richiamato per i requisiti motivazionali del provvedimento e, in combinazione con l'art. 409 c.p.p., per i vizi denunciabili.
art. 410-bis c.p.p.
La Corte qualifica l'impugnazione come reclamo ex art. 410-bis c.p.p., ritenendo questa la forma corretta di impugnazione dell'ordinanza di archiviazione emessa dopo opposizione della persona offesa.
art. 568, comma 5, c.p.p.
È il fondamento processuale della trasmissione degli atti all'organo competente per la corretta qualificazione dell'impugnazione.
art. 127, comma 5, c.p.p.
Indicato come parametro delle nullità rilevanti nei casi in cui l'ordinanza di archiviazione sia assoggettabile a controllo secondo il rito camerale.
legge 103/2017
Riforma richiamata come spartiacque normativo: dopo di essa l'ordinanza di archiviazione emessa a seguito di opposizione della persona offesa è reclamabile e non ricorribile per cassazione, salvo casi di nullità o abnormità.
Massime di principio
- Dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, l'ordinanza di archiviazione pronunciata a seguito di opposizione della persona offesa non è, di regola, ricorribile per cassazione, ma deve essere fatta valere con reclamo al tribunale in composizione monocratica ai sensi dell'art. 410-bis c.p.p.
- Il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione resta proponibile solo nei limiti eccezionali in cui sia dedotta una nullità rilevante ex art. 127, comma 5, c.p.p. o un'abnormità del provvedimento; le mere censure sul vizio di motivazione non sono sufficienti a radicare il ricorso per cassazione.
- Quando un'impugnazione è proposta con forma processuale errata, il giudice deve riqualificarla secondo il suo contenuto sostanziale e trasmettere gli atti all'organo competente, senza affrontare il merito delle doglianze.
- Le doglianze concernenti l'insufficienza o l'illogicità della motivazione dell'archiviazione, se non ricondotte a nullità tipizzate o ad abnormità, non consentono il sindacato diretto della Corte di cassazione sul provvedimento di archiviazione.
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