Cassazione Civile, Ordinanza n. 20529/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una vicenda di trasferimento di ramo d'azienda e dalla successiva sottoscrizione, in sede sindacale protetta, di un accordo individuale del 27 marzo 2008. Il lavoratore aveva chiesto di accertare l'inefficacia nei suoi confronti della cessione del ramo d'azienda per mancanza del consenso ex art. 1406 c.c., nonché l'annullabilità dell'accordo conciliativo per vizi del consenso, con conseguente ripristino del rapporto di lavoro in capo alla cedente e condanna risarcitoria. In cassazione ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2113, commi 1 e 4, 1427, 1428, 1429, 1439 e 1440 c.c. e dell'art. 420, comma 5, c.p.c., sostenendo che la transazione, pur formalmente valida perché stipulata nelle forme dell'art. 2113, comma 4, c.c., era comunque impugnabile per dolo: la datrice di lavoro gli avrebbe prospettato la serietà, affidabilità e solidità della cessionaria, la prosecuzione del rapporto per 36 mesi e avrebbe omesso di rappresentare i rischi dell'operazione, inducendolo in errore a concludere un accordo che altrimenti non avrebbe sottoscritto. Censurava inoltre la mancata considerazione, da parte dei giudici di merito, di varie circostanze fattuali emerse negli atti introduttivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la corte territoriale si fosse attenuta ai principi sul dolo quale vizio del consenso e che avesse compiuto un accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, escludendo la sussistenza di un dolo determinante. Le doglianze del ricorrente, pur formalmente impostate come violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una diversa valutazione delle prove e dei fatti, attività estranea al giudizio di cassazione nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere che la cessione del ramo d'azienda sarebbe stata inefficace nei suoi confronti in difetto di consenso
la transazione in materia di lavoro, se conclusa nelle forme protette del comma 4, è formalmente valida ma resta impugnabile nei limiti previsti dall'ordinamento, inclusi i vizi del consenso
norma richiamata come base generale dei vizi del consenso
richiamato quale disciplina dell'errore rilevante ai fini dell'annullabilità
richiamato in tema di errore essenziale
il dolo è rilevante come vizio del consenso solo se ha inciso determinativamente sulla formazione della volontà negoziale
richiamato in tema di dolo incidente
richiamato dal ricorrente nel perimetro delle eccezioni e deduzioni nel processo del lavoro
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
limita il sindacato di legittimità ai vizi motivazionali nei termini oggi consentiti
norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
prevede l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Il dolo quale vizio del consenso è rilevante solo se incide causalmente sulla formazione della volontà negoziale, determinando una falsa rappresentazione della realtà che spinga la parte a concludere il contratto.
- L'onere di provare che il consenso sia stato prestato in presenza di una rappresentazione falsa o distorta dei fatti incombe su chi deduce il vizio.
- La valutazione circa la sussistenza di un dolo determinante è riservata al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale consentito dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
- Non è ammissibile in sede di legittimità una censura che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova lettura del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti.
- Una transazione lavoristica stipulata in sede protetta può essere formalmente valida ma resta impugnabile per vizi del consenso se ne ricorrono i presupposti sostanziali; in difetto, l'accordo mantiene efficacia.
- La mancanza di riferimenti nell'accordo transattivo a circostanze che il lavoratore assume essere state decisive per il consenso può essere valorizzata dal giudice di merito nel negare il carattere determinante del preteso dolo.
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