Cassazione Penale, Sentenza n. 4195/2022 del 07/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Conforti, maresciallo capo in servizio alla Stazione di Palmanova, era stato condannato per peculato per essersi appropriato di €1.000 rinvenuti in indumenti donati alla Caritas e depositati in caserma. In sede di merito era emerso che la somma era stata consegnata dal prelato al piantone Agostini, poi custodita nell'armadio corazzato le cui chiavi erano in possesso del Conforti e del Comandante Tomaiuolo; il Comandante assente, Conforti era al comando interinale. La difesa ha impugnato la sentenza denunciando: inutilizzabilità di atti e relazioni di servizio (art. 62, 63 e 195 c.p.p.), inattendibilità di testi (Tomaiuolo, Malcangi, Agostini), violazioni procedurali nell'acquisizione delle dichiarazioni, ricostruzione meramente indiziaria non sufficiente "al di là di ogni ragionevole dubbio", e errore di qualificazione del reato (sostituire il peculato con appropriazione indebita ex art. 646 o con altra fattispecie, nonché richiesta di declaratoria di prescrizione). In cassazione si è contestata inoltre la estensione del controllo di legittimità su questioni di fatto non specificamente dedotte in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: molte doglianze erano precluse perché introducevano questioni di fatto non adeguatamente sollevate e vagliate in sede di appello o erano manifestamente infondate. Sul punto cruciale dell'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato al collega Malcangi, la Corte ha ritenuto che il divieto previsto dall'art. 62 c.p.p. si applica alle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero e non si estende a dichiarazioni spontanee rese a un collega che non risultava incaricato delle indagini; inoltre la Corte ha richiamato il principio della "doppia conforme" e l'impossibilità per la Cassazione di riformare autonomamente la valutazione integrale delle prove salvo illogicità manifesta. Quanto alla qualificazione giuridica, la Corte ha confermato la correttezza della qualificazione in termini di peculato alla luce dell'orientamento di legittimità che ricomprende nella nozione di possesso connesso al servizio anche la mera occasione pubblicistica. È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla materia di censura in Cassazione rispetto a quanto effettivamente proposto in grado di appello; richiede che i motivi in cassazione siano compatibili con i limiti di impugnazione.
Regola lo standard di prova ("al di là di ogni ragionevole dubbio"); la Corte di Cassazione interviene su violazioni di tale principio solo se emerge illogicità manifesta e decisiva nella motivazione del giudice di merito.
Norma richiamata in ordine ai vizi di motivazione; la Cassazione richiama i limiti nel sindacare valutazioni probatorie di merito.
Divieto di ricevere testimonianza da determinate categorie (es. polizia giudiziaria) circa dichiarazioni dell'imputato nel contesto procedimentale; la Corte ha interpretato la norma nel senso che non impedisce l'utilizzo di dichiarazioni spontanee rese a soggetti non investiti formalmente di funzioni di polizia giudiziaria.
Richiamato insieme ad art. 62 nel contesto dell'inutilizzabilità di atti; riguarda le garanzie processuali nella raccolta delle dichiarazioni.
art. 195, comma 4, cod. proc. pen.
art. 195, comma 4, cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla utilizzabilità di dichiarazioni e resoconti di servizio; la Corte valuta la rilevanza e la tempestività degli atti e se siano assunti nell'ambito dell'attività di polizia giudiziaria.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Previsione della trattazione scritta in Cassazione in mancanza di richiesta di discussione orale; la procedura ha consentito il deposito di conclusioni scritte in sostituzione dell'udienza orale.
Norma che dispone la liquidazione delle spese e la condanna per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Fattispecie di appropriazione indebita invocata dalla difesa in alternativa al peculato; la Corte ha ritenuto infondata la riclassificazione rispetto alla ricostruzione storica dei fatti operata dai giudici di merito.
Norma richiamata in subordinato dalla difesa come possibile diversa qualificazione; la Corte non ha ritenuto fondata la diversa qualificazione prospettata rispetto alla ricostruzione del possesso connesso al servizio.
Citato dalla difesa in relazione alle disposizioni di servizio richiamate; utilizzato per sostenere criticità nella gestione formale della consegna del denaro, ma la Corte ha ritenuto che tale rilievo non abbia scardinato la prova del possesso connesso al servizio.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile introdurre per la prima volta censure basate su valutazioni di fatto che richiedono istruttoria o il previo esame dal giudice di merito: tali questioni sono inammissibili se non erano specificamente e concretamente sollevate in appello.
- Il divieto di acquisire come prove le dichiarazioni del soggetto indagato ai sensi dell'art. 62 c.p.p. riguarda specifiche figure istituzionali (p.m., polizia giudiziaria); dichiarazioni spontanee rese a soggetti non investiti di tali funzioni possono essere utilizzate.
- La Corte di Cassazione esercita un sindacato limitato sulla valutazione delle prove: può intervenire solo per errori manifesti, illogicità o violazioni di diritto evidenti; non può rivedere autonomamente la valutazione complessiva delle prove (principio della doppia conforme).
- Per la configurazione del reato di peculato è sufficiente che il possesso o la disponibilità dell'oggetto sia connessa all'ufficio o al servizio, anche quando la funzione pubblica abbia fornito l'occasione per l'appropriazione; le alternative ricostruttive basate su mere ipotesi congetturali non prevalgono sulla valutazione probatoria.
- Le eccezioni di inutilizzabilità di atti e dichiarazioni devono essere formulate con precisione e sottoposte al vaglio del giudice di merito; la genericità o l'introduzione tardiva di argomentazioni proceduralmente rilevanti le rende inefficaci in Cassazione.
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