Cassazione Penale, Sentenza n. 41420/2024 del 12/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 2667/2022 che aveva dichiarato la responsabilità penale di Bossone per violazione della normativa sui rifiuti (deposito e raccolta non autorizzata di detriti, i cosiddetti "sfrabbricidì") su terreno di proprietà comunale, e lo aveva condannato alla pena pecuniaria di euro 2.000. La difesa ha prospettato nove censure tra cui: nullità per mancanza della indicazione della tipologia della pena pecuniaria nel dispositivo; errata applicazione dell'art. 256 del dlgs n. 152/2006; vizio di motivazione; erronea attribuzione della condotta all'imputato; mancato riconoscimento delle esimenti ex artt. 51 e 54 c.p. (esercizio di un diritto/adempimento di un dovere e stato di necessità); contraddittorietà tra riconoscimento dell'urgenza e responsabilità penale; mancata acquisizione di testi ai sensi dell'art. 507 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, trattandosi di contravvenzione per la quale è stata inflitta la sola pena pecuniaria, la sentenza non era appellabile in senso ordinario e il ricorso doveva essere esaminato in Cassazione; ha considerato l'omissione nella indicazione della tipologia della pena (mancata dicitura "ammenda") come errore materiale non idoneo a pregiudicare il condannato, poiché dalla motivazione emerge chiaramente la natura contravvenzionale e colposa della condotta e, quindi, che la pena pecuniaria è un'ammenda; ha dichiarato inammissibili o manifestamente infondati gli ulteriori motivi per genericità, per attacco alle valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità, per mancata prova degli elementi richiesti a fondamento delle esimenti (stato di necessità, esercizio di diritto o adempimento di dovere) e per irrilevanza di fattori quali la recinzione dell'area; ha ritenuto legittima la valutazione discrezionale del giudice di primo grado circa l'acquisizione di prove ai sensi dell'art. 507 c.p.p.; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; ha stabilito che il Tribunale di Avellino integri il dispositivo della sentenza n. 2667/2022 con l'esplicita indicazione della tipologia della pena (ossia "ammenda").
Norme richiamate
art. 256, dlgs n. 152 del 2006
La norma è stata applicata come fattispecie contravvenzionale; la Corte ha confermato che la condotta colposa in violazione dell'art. 256 integra la contravvenzione punibile con ammenda quando ricorrono le condizioni di fatto emerse.
Richiamata dalla difesa come possibile scriminante (esercizio di un diritto/adempimento di un dovere), la Corte ha ritenuto che non fosse indicato quale diritto o ordine legittimo fosse stato esercitato o adempiuto, per cui la scriminante non è stata riconosciuta.
Esercizio della scriminante dello stato di necessità: la Corte ha osservato che il ricorrente non ha provato l'esistenza di un grave e imminente pericolo per la persona né l'impossibilità di evitare il danno in modo diverso dalla condotta contestata, motivo per cui lo stato di necessità non è stato accolto.
La facoltà del giudice di disporre e valutare acquisizione di ulteriori mezzi di prova è discrezionale; la Corte ha ritenuto che l'eventuale mancata acquisizione di testi non costituisse vizio di legittimità sindacabile in Cassazione.
artt. 606 e ss. cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato la disciplina del ricorso per cassazione contro le sentenze e i motivi d'impugnazione in ordine alla loro ammissibilità e specificità.
Discussa la possibilità di rettificare errori materiali nella sentenza impugnata anche quando il ricorso è inammissibile; la Corte ha preferito però che l'adeguamento del dispositivo sia effettuato dal giudice di merito (Tribunale di Avellino) in ottemperanza all'art. 130 c.p.p.
Principio generale secondo cui il giudice dell'impugnazione può emendare errori materiali nella sentenza impugnata se l'impugnazione è ammissibile; la Corte ha ritenuto applicabile la regola e ha demandato l'integrazione del dispositivo al giudice di primo grado.
Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali per la cassazione inammissibile.
Massime di principio
- Se la sentenza di primo grado infligge solo una pena pecuniaria per una contravvenzione, l'appello in senso ordinario può essere precluso e l'impugnazione, per effetto del 'favor impugnationis', può approdare alla Corte di cassazione; le questioni di merito restano comunque difficilmente sindacabili in sede di legittimità.
- L'omissione formale nella indicazione della tipologia della pena pecuniaria nel dispositivo (es. mancata dicitura "ammenda") può essere considerata errore materiale se dalla motivazione emerge chiaramente quale fosse la specie della pena; tale correzione può essere disposta, sul piano pratico, dal giudice di merito che ha emesso la sentenza.
- I motivi di ricorso generici o volti ad impugnare la valutazione della prova compiuta dal giudice di merito sono inammissibili in Cassazione: è necessario indicare con specificità il vizio di diritto.
- Le scriminanti (es. esercizio di un diritto, adempimento di un dovere, stato di necessità) devono essere concretamente dimostrate in fatto; mere affermazioni generiche nel ricorso non sono sufficienti.
- La decisione del giudice sulle acquisizioni istruttorie (art. 507 c.p.p.) ha carattere discrezionale e non è normalmente sindacabile in sede di legittimità, salvo errori di diritto chiaramente indicabili.
- Nelle ipotesi di reati ambientali la condotta che realizza deposito o trattamento di rifiuti senza autorizzazione integra la fattispecie prevista dall'art. 256 del dlgs 152/2006 e può configurarsi come contravvenzione con pena dell'ammenda se l'elemento soggettivo è colposo.
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