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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01097/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (enti previdenziali)

La controversia

La controversia nasce da un verbale ispettivo Inps-Inail relativo al periodo 2005-2007, con cui veniva contestato alla società l'omesso versamento di contribuzione previdenziale e dei premi assicurativi Inail per quattro rapporti formalmente qualificati come collaborazioni a progetto ma ritenuti, all'esito dell'ispezione e dei giudizi di merito, rapporti di lavoro subordinato. In primo grado il tribunale aveva ritenuto che nei contratti mancasse un vero progetto, o che esso fosse generico e coincidente con l'attività sociale, dichiarandone la nullità e la riqualificazione in termini di subordinazione. La corte d'appello confermava. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione dell'art. 61, comma 3, d.lgs. n. 276/2003, sostenendo che i giudici di merito avessero omesso di valutare il progetto e che, per le attività ad alto contenuto sportivo, la norma escluderebbe la necessità di un progetto specifico; 2) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 24 d.lgs. n. 46/1999, censurando la regolazione delle spese, perché avrebbe dovuto impugnare anche cartelle esattoriali emesse nelle more del giudizio sul verbale ispettivo e asseritamente illegittime.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la ricorrente non aveva indicato di aver sollevato nei gradi di merito la specifica censura sull'applicabilità dell'art. 61, comma 3, d.lgs. n. 276/2003 alle attività sportive ad alto contenuto sportivo, con conseguente introduzione della questione per la prima volta in cassazione. Il secondo motivo è stato parimenti inammissibile perché la regolazione delle spese e la valutazione della soccombenza reciproca rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità, non essendo richiesta un'esatta proporzione tra accoglimento della domanda e ripartizione delle spese. La Corte ha quindi confermato la condanna della società alle spese di lite in favore di Inps e Inail e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 61, comma 3, d.lgs. n. 276/2003

    La censura della ricorrente, non proposta tempestivamente nei giudizi di merito, non può essere esaminata per la prima volta in cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso invocava il vizio di violazione di legge, ma i motivi sono stati dichiarati inammissibili.

  • art. 366, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La parte ricorrente deve indicare dove e quando la questione è stata sollevata nei gradi di merito; in difetto, la censura è inammissibile.

  • art. 91 c.p.c.

    La regolazione delle spese segue la soccombenza, ma la sua concreta quantificazione resta nel potere del giudice di merito.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La valutazione della soccombenza reciproca e la ripartizione o compensazione delle spese sono discrezionali e non richiedono un'esatta proporzionalità.

  • art. 24 d.lgs. n. 46/1999

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'opposizione alle cartelle esattoriali, senza che la censura superi il vaglio di ammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistendo l'inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di diritto o censure che non risultino specificamente dedotte nei gradi di merito, dovendo il ricorrente indicare puntualmente dove e quando le abbia sollevate.
  • La valutazione della soccombenza reciproca e la conseguente compensazione parziale o ripartizione delle spese appartengono al potere discrezionale del giudice di merito e non sono censurabili in cassazione se non nei limiti consentiti dalla legge.
  • Non è richiesta una perfetta proporzione matematica tra la misura dell'accoglimento della domanda e la quota di spese posta a carico della parte soccombente.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ove dovuto, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneContributi previdenzialiInfortuni e malattie professionaliImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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