Cassazione Civile, Ordinanza n. 01097/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (enti previdenziali)
La controversia
La controversia nasce da un verbale ispettivo Inps-Inail relativo al periodo 2005-2007, con cui veniva contestato alla società l'omesso versamento di contribuzione previdenziale e dei premi assicurativi Inail per quattro rapporti formalmente qualificati come collaborazioni a progetto ma ritenuti, all'esito dell'ispezione e dei giudizi di merito, rapporti di lavoro subordinato. In primo grado il tribunale aveva ritenuto che nei contratti mancasse un vero progetto, o che esso fosse generico e coincidente con l'attività sociale, dichiarandone la nullità e la riqualificazione in termini di subordinazione. La corte d'appello confermava. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione dell'art. 61, comma 3, d.lgs. n. 276/2003, sostenendo che i giudici di merito avessero omesso di valutare il progetto e che, per le attività ad alto contenuto sportivo, la norma escluderebbe la necessità di un progetto specifico; 2) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 24 d.lgs. n. 46/1999, censurando la regolazione delle spese, perché avrebbe dovuto impugnare anche cartelle esattoriali emesse nelle more del giudizio sul verbale ispettivo e asseritamente illegittime.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la ricorrente non aveva indicato di aver sollevato nei gradi di merito la specifica censura sull'applicabilità dell'art. 61, comma 3, d.lgs. n. 276/2003 alle attività sportive ad alto contenuto sportivo, con conseguente introduzione della questione per la prima volta in cassazione. Il secondo motivo è stato parimenti inammissibile perché la regolazione delle spese e la valutazione della soccombenza reciproca rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità, non essendo richiesta un'esatta proporzione tra accoglimento della domanda e ripartizione delle spese. La Corte ha quindi confermato la condanna della società alle spese di lite in favore di Inps e Inail e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 61, comma 3, d.lgs. n. 276/2003
La censura della ricorrente, non proposta tempestivamente nei giudizi di merito, non può essere esaminata per la prima volta in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il ricorso invocava il vizio di violazione di legge, ma i motivi sono stati dichiarati inammissibili.
art. 366, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La parte ricorrente deve indicare dove e quando la questione è stata sollevata nei gradi di merito; in difetto, la censura è inammissibile.
La regolazione delle spese segue la soccombenza, ma la sua concreta quantificazione resta nel potere del giudice di merito.
La valutazione della soccombenza reciproca e la ripartizione o compensazione delle spese sono discrezionali e non richiedono un'esatta proporzionalità.
Richiamato dalla ricorrente in relazione all'opposizione alle cartelle esattoriali, senza che la censura superi il vaglio di ammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Sussistendo l'inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di diritto o censure che non risultino specificamente dedotte nei gradi di merito, dovendo il ricorrente indicare puntualmente dove e quando le abbia sollevate.
- La valutazione della soccombenza reciproca e la conseguente compensazione parziale o ripartizione delle spese appartengono al potere discrezionale del giudice di merito e non sono censurabili in cassazione se non nei limiti consentiti dalla legge.
- Non è richiesta una perfetta proporzione matematica tra la misura dell'accoglimento della domanda e la quota di spese posta a carico della parte soccombente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ove dovuto, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002.
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