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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25061/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)

La controversia

Il condannato aveva chiesto i rimedi risarcitori previsti dall’art. 35-ter ord. pen. per asserite condizioni detentive inumane e degradanti subite in tre istituti penitenziari (Catanzaro, Santa Maria Capua Vetere e Agrigento). Il magistrato di sorveglianza aveva respinto l’istanza e il tribunale di sorveglianza aveva confermato il rigetto del reclamo. Nel ricorso per cassazione, proposto con un unico motivo di violazione di legge, il difensore contestava che il giudice di merito si fosse limitato a considerare il dato dei metri quadrati disponibili senza valutare ulteriori fattori negativi: per Catanzaro e Santa Maria Capua Vetere si lamentava la scarsa chiarezza delle tabelle ricevute dagli istituti, il fatto che lo spazio fosse comunque di poco superiore ai 3 mq, il regime chiuso a Catanzaro e i limiti nell’erogazione dell’acqua corrente a Santa Maria Capua Vetere; per Agrigento si deduceva l’avaria dell’impianto di riscaldamento, non superabile con il solo richiamo al clima mite della città.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha affermato che ad Agrigento lo spazio disponibile era superiore a 8 mq, sicché non vi era alcun indice di sovraffollamento tale da far scattare la presunzione di violazione dell’art. 3 CEDU; la lamentata mancanza di riscaldamento, da sola, non era sufficiente a integrare una detenzione inumana e degradante. Quanto a Catanzaro e Santa Maria Capua Vetere, dagli accertamenti di merito risultava uno spazio libero superiore ai 3 mq, per cui non operava la forte presunzione di violazione della Convenzione, rendendosi necessaria una valutazione complessiva delle condizioni detentive. Il tribunale di sorveglianza aveva effettuato tale valutazione, valorizzando i servizi e le strutture disponibili negli istituti; le censure del ricorso non si confrontavano realmente con la motivazione, risultavano in parte generiche o prive di specificità e in parte infondate. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 35-ter ord. pen.

    presuppone una detenzione inumana o degradante; nel caso esaminato la Corte esclude che le condizioni dedotte integrassero i presupposti per il rimedio risarcitorio.

  • art. 3 CEDU

    la violazione è presunta quando lo spazio individuale è inferiore a 3 mq; tra 3 e 4 mq occorre una valutazione complessiva delle condizioni detentive; oltre 8 mq non vi è indice di violazione che imponga la verifica dei fattori compensativi.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso nei limiti strettamente necessari.

  • art. 192 c.p.p.

    non richiamato espressamente nel testo, ma la decisione valorizza l’accertamento di merito sulle condizioni detentive; tuttavia non è incluso perché non emerge come norma citata dalla Corte.

Massime di principio

  • Quando il detenuto dispone di meno di 3 mq di spazio individuale in cella opera una forte presunzione di violazione dell’art. 3 CEDU, superabile solo mediante la concorrente presenza di fattori compensativi idonei a neutralizzare l’effetto degradante della restrizione.
  • Quando lo spazio individuale è compreso tra 3 e 4 mq, la verifica non può essere meramente aritmetica: il giudice deve compiere una valutazione unitaria e complessiva delle condizioni di detenzione, tenendo conto dei servizi, della durata della permanenza fuori cella e degli ulteriori elementi positivi o negativi.
  • Se lo spazio individuale è ampiamente superiore alla soglia critica, la sola deduzione di disservizi o carenze specifiche, non assistita da una motivazione complessiva idonea a dimostrare una detenzione degradante, non basta a integrare la violazione dell’art. 3 CEDU.
  • Nel ricorso per cassazione contro decisioni in materia di art. 35-ter ord. pen., le censure devono confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi dell’ordinanza impugnata; deduzioni generiche, perplesse o non correlate alla motivazione sono inammissibili o comunque non idonee a scalfire la decisione.
  • La mancanza di un singolo servizio carcerario, come il riscaldamento o l’acqua corrente, non determina di per sé la violazione dell’art. 3 CEDU se, valutate le condizioni complessive, la detenzione non supera la soglia minima di gravità richiesta dalla giurisprudenza convenzionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiberazione anticipata
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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