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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25413/2022 del 26/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di intimazione relativo a IRPEF per l'anno d'imposta 2004, impugnato dal contribuente. I giudici di merito avevano accolto il ricorso del contribuente, ritenendo non provata la rituale notificazione della cartella presupposta: secondo la decisione di merito, la notifica era avvenuta con le forme dell'irreperibilità relativa ex art. 140 c.p.c., ma la raccomandata informativa (CAD) risultava indirizzata a un soggetto diverso dal destinatario, con conseguente mancato perfezionamento della notifica. La società di riscossione ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 139 e 140 c.p.c. Sosteneva che la cartella fosse stata regolarmente notificata il 27 ottobre 2011, poiché la documentazione depositata proverebbe sia l'avvenuta notifica sia l'invio della raccomandata informativa, poi restituita per compiuta giacenza; aggiungeva che al numero della raccomandata corrisponderebbe il nome del destinatario, sicché non avrebbe dovuto attribuirsi rilievo a diciture diverse presenti negli atti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l'unico motivo di ricorso e, per conseguenza, ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente proposta come violazione di legge, fosse priva di autosufficienza perché la ricorrente non aveva trascritto né allegato nel ricorso gli elementi documentali necessari a confutare l'accertamento dei giudici di merito sulla erronea intestazione della raccomandata informativa. La Corte ha richiamato il principio per cui, in caso di irreperibilità relativa, la prova del perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c. richiede la produzione dell'avviso di ricevimento o di compiuta giacenza della raccomandata informativa, e ha ribadito che il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione chiara e autosufficiente dei fatti e dei documenti su cui si fonda. Il ricorso è stato quindi respinto in rito; la società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    La censura era formalmente incardinata sul vizio di violazione e falsa applicazione di legge, ma la Corte ha rilevato che il motivo era inammissibile per difetto di autosufficienza e per mancata trascrizione dei fatti/documenti rilevanti.

  • art. 139 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma violata; la Corte non ne ha escluso la rilevanza, ma ha dichiarato la censura inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.

  • art. 140 c.p.c.

    In caso di irreperibilità relativa del destinatario, la notificazione richiede il deposito dell'atto e l'invio della raccomandata informativa; la prova del perfezionamento passa attraverso la produzione dell'avviso di ricevimento o di compiuta giacenza.

  • art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973

    Per gli atti impositivi al contribuente trasferito in luogo sconosciuto si applica la disciplina speciale che conduce, dopo le ricerche nel Comune del domicilio fiscale, al deposito in casa comunale e all'invio della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il principio di autosufficienza impone al ricorrente di esporre chiaramente i fatti e di consentire alla Corte la verifica della fondatezza della censura sulla base del solo ricorso, senza necessità di ricercare autonomamente gli atti.

  • art. 380 bis c.p.c.

    La decisione è stata resa in camera di consiglio non partecipata a seguito della proposta del relatore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la deduzione di violazione di legge non è sufficiente se la censura presuppone accertamenti fattuali non autosufficientemente rappresentati nel ricorso: il ricorrente deve trascrivere o allegare i documenti rilevanti e indicarne con precisione il contenuto.
  • In tema di notificazione della cartella di pagamento al destinatario irreperibile in senso relativo, la prova del perfezionamento della notifica richiede la dimostrazione del deposito dell'atto e dell'invio della raccomandata informativa, mediante produzione dell'avviso di ricevimento o della compiuta giacenza.
  • Quando il ricorso contesta un accertamento di merito fondato sulla erronea intestazione della raccomandata informativa, non è sufficiente affermare in modo generico la corrispondenza tra numero di raccomandata e destinatario: occorre portare nel ricorso il supporto documentale specifico.
  • Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione impone una esposizione chiara e completa dei fatti e dei documenti rilevanti, così da consentire alla Corte il controllo della censura senza attività di ricerca negli atti di causa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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