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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33709/2025 del 14/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Potenza che aveva confermato la condanna per il delitto di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio (hashish, circa 41 grammi) rinvenuta il 12/05/2018 all'interno di un cofanetto nell'armadio della camera da letto tra gli indumenti della ricorrente. Il ricorso in Cassazione articolava tre motivi: 1) vizio di motivazione e erronea valutazione della prova circa la titolarità della sostanza, anche alla luce della dichiarazione autoaccusatoria del convivente arrestato il giorno prima; 2) violazione dell'art. 110 c.p. e carenza di specificazione della condotta materiale integrativa del concorso richiesto dalla Corte territoriale; 3) vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, con omissione di valutazione delle circostanze favorevoli (incensuratezza, pena sopra il minimo, assenza di consapevolezza).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte di appello avesse adeguatamente motivato l'attribuzione della detenzione e del concorso alla D'Acunto, valorizzando l'occultamento dello stupefacente in un cofanetto collocato nell'armadio contenente gli indumenti di esclusiva pertinenza della donna. Le dichiarazioni del convivente sono state ritenute non attendibili e la valutazione della Corte territoriale sulla credibilità non è sindacabile in sede di legittimità. Il terzo motivo è stato dichiarato geneticamente inammissibile per carenza d'interesse (la doglianza non era adeguatamente articolata e il suo accoglimento non avrebbe prodotto esito favorevole in sede di rinvio). Confermata la pena inflitta in primo grado (sei mesi di reclusione e euro 1.000,00 di multa) e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti)

    art. 73, comma 4 e riferimento a comma 5

    La norma è stata applicata per qualificare l'illecita detenzione ai fini di spaccio della sostanza ritrovata; la Corte ha ritenuto che la collocazione dello stupefacente in luogo di esclusiva pertinenza della ricorrente fosse elemento decisivo per l'attribuzione della detenzione.

  • codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e.; art. 192

    Art. 606 c.p.p.: richiamato in relazione ai motivi di cassazione (vizi di motivazione e violazioni di legge). Art. 192 c.p.p.: invocato in riferimento alla valutazione della prova e alla giustificazione delle deduzioni probatorie della Corte territoriale.

  • codice penale

    Richiamato nel contesto della contestazione del concorso di persone nel reato; la Corte ha precisato i requisiti del concorso, richiedendo un contributo causalmente apprezzabile (anche minimo) e ritenendo che la custodia/occultamento costituisca tale apporto.

  • codice penale

    Richiamato in relazione ai criteri di determinazione della pena; la sentenza di merito aveva applicato le attenuanti generiche e la riduzione per il rito abbreviato nell'irrogazione della pena.

  • codice di procedura penale

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali, che la Cassazione ha confermato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • L'occultamento o la custodia dello stupefacente in luogo di esclusiva pertinenza di una persona convivente può essere valutato come elemento decisivo per attribuire a quella persona la detenzione e il concorso nel reato, purché emerga un contributo anche minimo in termini causali.
  • Per la configurazione del concorso è sufficiente un contributo causale, anche minimo, che agevoli o consolidi la detenzione altrui (es. occultamento, custodia, controllo della droga); la mera conoscenza o l'adesione morale senza apporto causale non sono invece punibili come concorso.
  • Le dichiarazioni autoaccusatorie o difensive rese da terzi conviventi possono essere valutate inattendibili dal giudice di merito; le valutazioni di credibilità fondate sono difficilmente sindacabili in sede di Cassazione se non manifestamente illogiche.
  • Una doglianza sulla determinazione della pena è inammissibile in Cassazione se il motivo non è stato efficacemente esaminato dal giudice di merito o se la censura è generica e priva di concreto interesse (accoglimento non produttivo di effetto in sede di rinvio).
  • La distinzione tra connivenza non punibile e concorso punibile si fonda sulla differenza tra comportamento meramente passivo (assistenza inerte) e comportamento che fornisce un apporto partecipativo, materiale o morale, caratterizzato da coscienza e volontà di contribuire all'evento illecito.

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