Cassazione Civile, Ordinanza n. 09751/2023 del 12/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Una società appaltatrice aveva chiesto il pagamento del saldo per lavori di ristrutturazione eseguiti su un immobile di proprietà della committente. La convenuta aveva resistito e chiesto, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto di appalto per gravi vizi dell'opera e il risarcimento dei danni nei confronti dell'appaltatrice e del direttore dei lavori, chiamato in causa. Il tribunale aveva accolto la domanda riconvenzionale, accertando l'inadempimento dell'appaltatrice e del direttore dei lavori e condannandoli in solido. In appello l'appaltatrice e il direttore dei lavori avevano contestato la ricostruzione dei fatti, l'esistenza dei presupposti della loro responsabilità, l'eventuale responsabilità della committente per la mancata ultimazione dei lavori, la rilevanza di errori progettuali ascrivibili a terzi e l'attendibilità delle conclusioni peritali. Il direttore dei lavori, ricorrente per cassazione, ha dedotto: violazione degli artt. 1668, comma 2, e 2226, comma 3, c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto risolubile il contratto pur in presenza di vizi che avrebbero richiesto solo correttivi; omesso esame dell'ordinanza comunale che, imponendo la rimessione in pristino di una parte delle opere, avrebbe inciso sulla successiva esecuzione; violazione dell'art. 295 c.p.c. per mancata sospensione necessaria in ragione di un parallelo procedimento penale; nullità del procedimento per mancata ammissione di prova testimoniale ritenuta decisiva.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei quattro motivi, perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso. Il ricorrente aveva dichiarato che la sentenza d'appello era stata notificata, ma non aveva depositato, entro il termine di legge, la copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione; tale relata non risultava neppure nel fascicolo d'ufficio o nella produzione della controricorrente. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato improcedibile, con assorbimento di ogni esame dei motivi. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la risoluzione dell'appalto richiede vizi tali da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione; la Corte non ne ha esaminato il contenuto per l'improcedibilità del ricorso.
Invocato dal ricorrente in relazione ai rimedi contro i vizi dell'opera; non esaminato nel merito per la declaratoria di improcedibilità.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
Indica i vizi dedotti in cassazione: violazione di legge, omesso esame di fatto decisivo e nullità del procedimento.
Richiamato per sostenere che il giudizio civile avrebbe dovuto essere sospeso in attesa della definizione del procedimento penale.
La mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, quando la notificazione è allegata o risulta dagli atti, comporta improcedibilità del ricorso.
Consente il deposito separato della copia autentica della sentenza notificata, purché entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c.
La riunione delle impugnazioni contro la stessa sentenza è necessaria solo per impugnazioni ritualmente proposte e idonee a investire il giudice del merito.
Richiamato in relazione all'esigenza pubblicistica di stabilità del giudicato formale.
Norma procedurale sulla trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di esito sfavorevole dell'impugnazione.
Massime di principio
- Se il ricorrente allega che la sentenza impugnata è stata notificata, oppure tale notificazione risulta comunque dagli atti, grava su di lui l'onere di depositare la copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione entro il termine dell'art. 369 c.p.c.; la sua omissione determina improcedibilità del ricorso.
- L'improcedibilità per mancato deposito della sentenza notificata è rilevabile d'ufficio e non è sanata dalla mancata eccezione della controparte o dal solo deposito del controricorso.
- La Corte di cassazione non procede alla riunione ex art. 335 c.p.c. di impugnazioni che non siano ritualmente proposte o che non siano idonee a investire il giudice del merito, poiché la riunione serve a prevenire la frammentazione del giudicato solo in presenza di impugnazioni valide.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, ogni esame dei motivi resta assorbito e il ricorrente è normalmente condannato alle spese, oltre all'eventuale contributo unificato aggiuntivo previsto dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09664/2023 del 12/04/2023
- ordinanza_civile · 12 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09665/2023 del 12/04/2023
- ordinanza_civile · 12 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09671/2023 del 12/04/2023
- ordinanza_civile · 12 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09672/2023 del 12/04/2023
- ordinanza_civile · 12 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09681/2023 del 12/04/2023
- ordinanza_civile · 12 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09685/2023 del 12/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →