Cassazione Civile, Ordinanza n. 09530/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la riliquidazione di una pensione e di un successivo supplemento maturati a carico della gestione ex ENPALS. La pensionata aveva ottenuto nei precedenti gradi di merito una decisione favorevole, confermata in appello, che escludeva l'applicazione del massimale pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971 nel calcolo della quota B della pensione, relativa alle anzianità maturate dopo il 31.12.1992. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 12 d.P.R. n. 1420/1971 e dell'art. 4 d.lgs. n. 182/1997, per avere la Corte territoriale escluso il limite massimo della retribuzione pensionabile nella determinazione della quota B; 2) violazione dell'art. 434 c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto non adeguatamente censurata la decisione di primo grado nella parte in cui aveva applicato la decadenza ex art. 38 d.l. n. 98/2011 solo alle differenze sul supplemento e non anche alle differenze sulla quota A e sulla quota B. La resistente ha eccepito inoltre la formazione del giudicato interno su un capo della sentenza di primo grado relativo al conteggio dei contributi giornalieri, ma la Corte ha escluso tale tesi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Ha affermato che, nella determinazione della quota B della pensione per i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo in data anteriore al 31.12.1995, deve essere applicato il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dall'art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997. Ha inoltre ritenuto specificamente impugnata in appello anche la statuizione di primo grado relativa alla decorrenza della decadenza e alla condanna al pagamento delle differenze sulla quota A e sulla quota B dal luglio 2011. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile continua ad applicarsi anche alla determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, non essendo stato abrogato né reso incompatibile dalla disciplina successiva.
Non esclude l'applicazione del tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla disciplina previgente; va coordinato con essa nel sistema della tutela previdenziale dei lavoratori dello spettacolo.
art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997
Ha modificato il precedente assetto normativo, ma senza eliminare espressamente il massimale pensionabile per la base di calcolo.
La decadenza prevista dalla norma è stata invocata con riferimento alle differenze pensionistiche richieste; la Corte ritiene che il capo relativo sia stato specificamente devoluto in appello.
L'appello dell'INPS è stato ritenuto specifico e idoneo a censurare la statuizione di primo grado sulla decorrenza della decadenza e sulle differenze dovute.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
Norma richiamata per la trattazione camerale e il deposito dell'ordinanza nei termini previsti.
Massime di principio
- Nel sistema pensionistico dei lavoratori dello spettacolo, il massimale della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla normativa speciale continua a operare per il calcolo della quota contributiva riferita alle anzianità maturate dopo il 31.12.1992, salvo espressa abrogazione o incompatibilità normativa.
- La disciplina speciale del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, pur favorevole agli iscritti, non consente di disapplicare il tetto retributivo pensionabile quando la norma non sia stata espressamente superata da interventi legislativi successivi.
- Ai fini del giudicato interno, la censura di una statuizione che collega un fatto qualificato dalla norma a un determinato effetto giuridico riapre la cognizione sull'intera statuizione, anche se i singoli elementi della sequenza causale o giuridica siano dedotti con motivi distinti.
- L'appello è specifico quando investe chiaramente sia il capo sul presupposto della decadenza sia il capo consequenziale relativo alla condanna al pagamento delle differenze pensionistiche; in tal caso il giudice di merito non può ritenere devoluta solo una parte della statuizione.
- I dubbi di legittimità costituzionale già esaminati in senso negativo dalla giurisprudenza di legittimità non impediscono l'applicazione della regola interpretativa consolidata sulla base delle norme speciali previdenziali.
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