Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09530/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la riliquidazione di una pensione e di un successivo supplemento maturati a carico della gestione ex ENPALS. La pensionata aveva ottenuto nei precedenti gradi di merito una decisione favorevole, confermata in appello, che escludeva l'applicazione del massimale pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971 nel calcolo della quota B della pensione, relativa alle anzianità maturate dopo il 31.12.1992. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 12 d.P.R. n. 1420/1971 e dell'art. 4 d.lgs. n. 182/1997, per avere la Corte territoriale escluso il limite massimo della retribuzione pensionabile nella determinazione della quota B; 2) violazione dell'art. 434 c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto non adeguatamente censurata la decisione di primo grado nella parte in cui aveva applicato la decadenza ex art. 38 d.l. n. 98/2011 solo alle differenze sul supplemento e non anche alle differenze sulla quota A e sulla quota B. La resistente ha eccepito inoltre la formazione del giudicato interno su un capo della sentenza di primo grado relativo al conteggio dei contributi giornalieri, ma la Corte ha escluso tale tesi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Ha affermato che, nella determinazione della quota B della pensione per i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo in data anteriore al 31.12.1995, deve essere applicato il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dall'art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997. Ha inoltre ritenuto specificamente impugnata in appello anche la statuizione di primo grado relativa alla decorrenza della decadenza e alla condanna al pagamento delle differenze sulla quota A e sulla quota B dal luglio 2011. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 12 d.P.R. n. 1420/1971

    Il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile continua ad applicarsi anche alla determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, non essendo stato abrogato né reso incompatibile dalla disciplina successiva.

  • art. 4 d.lgs. n. 182/1997

    Non esclude l'applicazione del tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla disciplina previgente; va coordinato con essa nel sistema della tutela previdenziale dei lavoratori dello spettacolo.

  • art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997

    Ha modificato il precedente assetto normativo, ma senza eliminare espressamente il massimale pensionabile per la base di calcolo.

  • art. 38 d.l. n. 98/2011

    La decadenza prevista dalla norma è stata invocata con riferimento alle differenze pensionistiche richieste; la Corte ritiene che il capo relativo sia stato specificamente devoluto in appello.

  • art. 434 c.p.c.

    L'appello dell'INPS è stato ritenuto specifico e idoneo a censurare la statuizione di primo grado sulla decorrenza della decadenza e sulle differenze dovute.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione camerale e il deposito dell'ordinanza nei termini previsti.

Massime di principio

  • Nel sistema pensionistico dei lavoratori dello spettacolo, il massimale della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla normativa speciale continua a operare per il calcolo della quota contributiva riferita alle anzianità maturate dopo il 31.12.1992, salvo espressa abrogazione o incompatibilità normativa.
  • La disciplina speciale del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, pur favorevole agli iscritti, non consente di disapplicare il tetto retributivo pensionabile quando la norma non sia stata espressamente superata da interventi legislativi successivi.
  • Ai fini del giudicato interno, la censura di una statuizione che collega un fatto qualificato dalla norma a un determinato effetto giuridico riapre la cognizione sull'intera statuizione, anche se i singoli elementi della sequenza causale o giuridica siano dedotti con motivi distinti.
  • L'appello è specifico quando investe chiaramente sia il capo sul presupposto della decadenza sia il capo consequenziale relativo alla condanna al pagamento delle differenze pensionistiche; in tal caso il giudice di merito non può ritenere devoluta solo una parte della statuizione.
  • I dubbi di legittimità costituzionale già esaminati in senso negativo dalla giurisprudenza di legittimità non impediscono l'applicazione della regola interpretativa consolidata sulla base delle norme speciali previdenziali.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.