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Sentenza

Sentenza del 05/12/2017 n. 5092 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IVA - Buoni acquisto - Base imponibile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

A. S.p.A. aveva chiesto il rimborso dell'IVA ritenuta indebitamente versata nell'anno 2010. Nell'ambito di un programma di fidelizzazione, la società emetteva buoni acquisto del valore nominale di 10,00 euro, cedendoli a N. S.r.l. al prezzo scontato di 5,83 euro. I buoni erano successivamente utilizzati dai consumatori per acquistare beni e servizi presso i punti vendita A. al loro valore nominale. La contribuente sosteneva che la base imponibile IVA dovesse essere determinata in 5,83 euro, cioè nel corrispettivo effettivamente incassato per il buono, e non in 10,00 euro. L'Agenzia delle Entrate sosteneva invece che l'IVA dovesse essere applicata sull'intero prezzo nominale dei beni acquistati dal consumatore e contestava inoltre sia la prova dell'importo del rimborso sia la tempestività dell'istanza.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato il diritto di A. S.p.A. al rimborso di 147.352,52 euro. Ha stabilito che, quando il buono è stato venduto inizialmente con uno sconto e viene poi utilizzato per il suo valore nominale, la base imponibile IVA è costituita dal corrispettivo realmente ricevuto dall'emittente nella vendita iniziale del buono, quindi 5,83 euro e non 10,00 euro. È stata inoltre ritenuta sufficiente la quantificazione presuntiva del rimborso, poiché l'Agenzia non l'aveva specificamente contestata, e non è stata rilevata d'ufficio la decadenza biennale dall'istanza di rimborso, poiché mancava agli atti l'indicazione del momento dei versamenti IVA da cui calcolare il termine. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 73 della Direttiva 2006/112/CE

    La base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell'acquirente, del destinatario o di un terzo.

    La base imponibile IVA deve corrispondere al corrispettivo effettivamente ricevuto per la cessione o la prestazione. Nel caso dei buoni, il valore rilevante è quello realmente incassato dall'emittente nella vendita iniziale, al netto dello sconto.

  • Art. 11, parte A, n. 1, lett. a), Direttiva 77/388/CEE

    Il corrispettivo rappresentato dal buono è la somma realmente percepita dal fornitore alla vendita del buono.

    La disposizione, interpretata dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza C-288/94, esclude che la base imponibile coincida automaticamente con il valore nominale del buono quando questo è stato ceduto con uno sconto.

  • Art. 2, comma 3, lett. a), DPR n. 633/1972

    Non sono considerate cessioni di beni le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro.

    La vendita iniziale e la distribuzione dei buoni, quando rappresentano mere movimentazioni finanziarie e non trasferimenti di beni o prestazioni di servizi, sono operazioni fuori campo IVA.

  • Art. 6, DPR n. 633/1972

    Il momento impositivo della cessione o prestazione si verifica quando l'operazione si considera effettuata. Nel caso esaminato, l'imposizione si collega all'utilizzo del buono per l'acquisto, ma la base imponibile è determinata dal corrispettivo effettivamente ricevuto per il buono.

  • Art. 21, D.Lgs. n. 546/1992

    Le istanze di rimborso, in mancanza di disposizioni specifiche, devono essere presentate entro il termine biennale dal pagamento.

    Il contribuente deve rispettare il termine decadenziale di due anni per chiedere il rimborso dell'imposta indebitamente versata. Il giudice può rilevare d'ufficio la decadenza, ma solo se dagli atti risultano gli elementi necessari per individuare il dies a quo.

  • Art. 115 c.p.c.

    Il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.

    Nel processo tributario, i fatti e i conteggi non contestati in modo specifico possono essere considerati provati. Nel caso concreto, l'assenza di contestazioni puntuali dell'Agenzia ha reso accettabile il calcolo presuntivo del rimborso.

  • Art. 2697 c.c.

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

    Nelle controversie per rimborso IVA il contribuente, quale attore sostanziale, deve dimostrare sia il diritto al rimborso sia l'importo richiesto; tuttavia, l'onere concreto è valutato anche alla luce dei fatti non contestati dalla controparte.

  • Art. 267 TFUE

    Le sentenze interpretative della Corte di Giustizia UE, pur originate da una controversia concreta, chiariscono in via generale il significato delle norme dell'Unione e vincolano i giudici nazionali nell'applicazione del diritto europeo.

Massime di principio

  • Per i buoni acquisto o voucher, quando la cessione iniziale avviene con uno sconto e il buono viene successivamente utilizzato al valore nominale, la base imponibile IVA tende a coincidere con il corrispettivo effettivamente incassato dall'emittente, non con il valore facciale.
  • Le prassi o risoluzioni interne dell'Amministrazione finanziaria non possono prevalere su un'interpretazione vincolante della Corte di Giustizia UE relativa a una norma europea direttamente applicabile.
  • Chi chiede un rimborso IVA deve normalmente provare presupposti, importo e tempestività della domanda; tuttavia, contestazioni generiche della controparte possono determinare la rilevanza probatoria dei conteggi e dei fatti dedotti.
  • Il termine biennale per l'istanza di rimborso può essere rilevato d'ufficio, ma il giudice deve disporre degli elementi documentali necessari per individuare la data del pagamento dell'imposta e calcolare concretamente la decadenza.
  • In casi analoghi è opportuno documentare la catena economica del voucher, indicando valore nominale, prezzo di emissione, sconto, soggetti coinvolti, modalità di utilizzo e pagamenti IVA, così da rendere verificabile sia la base imponibile sia la tempestività della richiesta.

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