Sentenza del 05/12/2017 n. 418 - Comm. Trib. Prov. Teramo
Accertamento - Avviso di accertamento - Raddoppio dei termini - Modalità applicative - Controllo da parte del giudice
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione del raddoppio dei termini per l'accertamento previsto dall'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dall'art. 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972. Il punto controverso è se tale raddoppio richieda l'effettiva presentazione di una denuncia penale oppure sia sufficiente che, in base agli elementi disponibili, sussista l'obbligo di presentarla ai sensi dell'art. 331 c.p.p.
La decisione
Il principio affermato è che il raddoppio dei termini non presuppone l'effettiva presentazione della denuncia penale, essendo sufficiente l'esistenza dell'obbligo di denuncia. Tuttavia, se la questione viene dedotta con i motivi di ricorso, il giudice tributario deve verificare, con una valutazione ex post degli elementi disponibili al momento dell'accertamento, se l'obbligo sussistesse realmente. Il controllo serve a escludere un uso pretestuoso del raddoppio da parte dell'Amministrazione finanziaria. Il testo non indica gli esiti concreti del giudizio, né identifica formalmente le parti.
Norme richiamate
Art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973
Prevede il raddoppio dei termini per l'accertamento quando, in relazione alla violazione tributaria, sussiste l'obbligo di presentare denuncia penale.
Art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972
Disciplina il raddoppio dei termini per gli accertamenti IVA in presenza dei presupposti connessi all'obbligo di denuncia penale.
Art. 331 c.p.p.
Impone ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio di denunciare i reati perseguibili d'ufficio dei quali abbiano avuto notizia nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.
Massime di principio
- Per applicare il raddoppio dei termini non è necessario dimostrare che la denuncia penale sia stata effettivamente presentata: è sufficiente che, sulla base degli elementi disponibili, vi fosse un concreto obbligo di presentarla.
- Il raddoppio non opera automaticamente per il solo richiamo a una possibile rilevanza penale dei fatti. L'Amministrazione deve poter giustificare l'esistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia.
- Il giudice tributario, se il contribuente contesta specificamente il raddoppio, deve verificare con una prognosi postuma se al momento dell'accertamento emergessero elementi tali da imporre la denuncia.
- La verifica giudiziale mira a impedire che il raddoppio venga utilizzato in modo strumentale per prorogare i termini di accertamento in assenza di una reale ipotesi di reato.
- Il contribuente che contesta la tempestività dell'accertamento deve dedurre espressamente la questione nei motivi di ricorso, chiedendo al giudice di controllare la sussistenza dell'obbligo di denuncia.
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