Sentenza del 05/12/2017 n. 936 - Corte di Giustizia UE
Rinvio pregiudiziale - Articolo 325 TFUE - Sentenza dell'8 settembre 2015, Taricco e a. (C‑105/14, EU:C:2015:555) - Procedimento penale in materia di IVA - Normativa nazionale che prevede termini di prescrizione che possono determinare l'impunità dei reati - Lesione degli interessi finanziari dell'Unione europea - Obbligo di disapplicare qualsiasi disposizione di diritto interno che possa pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dal diritto dell'Unione - Principio di legalità dei reati e delle pene.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La Corte costituzionale italiana ha chiesto se l'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE imponesse ai giudici di disapplicare le norme italiane sulla prescrizione, in particolare gli articoli 160 e 161 del codice penale, quando tali norme potessero impedire la repressione effettiva e dissuasiva di un numero considerevole di frodi gravi in materia di IVA o prevedessero termini più brevi rispetto alle frodi lesive degli interessi finanziari nazionali. Il dubbio riguardava il contrasto con il principio di legalità dei reati e delle pene, previsto dall'articolo 25 della Costituzione italiana, dall'articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 7 CEDU, soprattutto sotto i profili della prevedibilità, determinatezza e irretroattività.
La decisione
La Corte di giustizia ha precisato la precedente sentenza Taricco. In linea di principio, l'articolo 325 TFUE impone al giudice nazionale di disapplicare le norme sulla prescrizione che ostacolino la repressione effettiva delle frodi gravi in materia di IVA o stabiliscano una tutela meno rigorosa degli interessi finanziari dell'Unione rispetto a quelli nazionali. Tuttavia, tale disapplicazione non è dovuta quando comporti una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene, per insufficiente determinatezza della regola applicabile o per applicazione retroattiva di un regime di punibilità più severo. Per i reati commessi prima della sentenza Taricco, la disapplicazione non può quindi essere effettuata se rende retroattivamente più gravoso il regime penale applicabile. La terza questione è stata ritenuta non necessaria e la decisione sulle spese è stata rimessa al giudice nazionale.
Norme richiamate
Articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE
L'Unione e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione mediante misure (...) dissuasive e tali da permettere una protezione efficace; gli Stati membri adottano (...) le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari.
Impone agli Stati membri obblighi di risultato: le frodi gravi in materia di IVA devono essere perseguite mediante sanzioni effettive e dissuasive, senza una tutela meno intensa rispetto alle frodi lesive degli interessi finanziari nazionali. L'obbligo incontra però il limite del principio di legalità penale.
Articolo 25 della Costituzione italiana
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Tutela il principio di legalità dei reati e delle pene, inclusi, secondo l'ordinamento italiano, i profili sostanziali del regime di prescrizione: prevedibilità, determinatezza e irretroattività.
Articoli 157, 160 e 161 del codice penale italiano
L'interruzione della prescrizione non può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere.
Il limite massimo all'effetto interruttivo della prescrizione può determinare l'estinzione dei procedimenti per frodi gravi in materia di IVA. Le norme devono essere disapplicate solo se ciò non viola il principio di legalità penale.
Articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato.
Il principio di legalità si applica agli Stati membri quando attuano il diritto dell'Unione e comprende prevedibilità, determinatezza e irretroattività della legge penale.
Articolo 7 CEDU
Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato.
Richiede che le norme penali siano accessibili e prevedibili sia quanto alla definizione del reato sia quanto alla pena applicabile.
Direttiva (UE) 2017/1371
La Corte la richiama per evidenziare che, al momento dei fatti, il regime della prescrizione dei reati IVA non era stato armonizzato integralmente a livello dell'Unione.
Massime di principio
- Il primato del diritto dell'Unione può imporre la disapplicazione di norme nazionali sulla prescrizione quando esse rendano ineffettiva la repressione di frodi gravi lesive degli interessi finanziari dell'Unione.
- La tutela degli interessi finanziari dell'Unione non consente però di applicare retroattivamente una disciplina penale più sfavorevole o una regola non sufficientemente determinata.
- Quando la prescrizione ha natura sostanziale nell'ordinamento nazionale, ogni modifica peggiorativa deve rispettare rigorosamente prevedibilità, determinatezza e irretroattività.
- Il giudice nazionale deve verificare concretamente se ricorra una situazione di impunità in un numero considerevole di casi e se la disapplicazione sia compatibile con i diritti fondamentali dell'imputato.
- Se il contrasto tra normativa nazionale e obblighi europei non può essere risolto dal giudice senza violare il principio di legalità penale, spetta al legislatore modificare la disciplina per il futuro.
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