Sentenza del 05/12/2017 n. 731 - Comm. Trib. Prov. Brescia
Imposta di Registro - Atto di transazione con quietanza non novativo - Diritti di legittima.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa transazione è stata qualificata come non novativa. Di conseguenza, l'atto con quietanza è stato ritenuto soggetto all'imposta di registro con aliquota dello 0,5%, anziché all'aliquota più elevata prevista per fattispecie diverse o per atti con effetti novativi. È stata quindi riconosciuta la correttezza della tassazione agevolata propria della transazione non novativa.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'aliquota dell'imposta di registro applicabile a un atto di transazione accompagnato da quietanza, stipulato per definire un contenzioso e prevenire ulteriori azioni giudiziarie. Il ricorrente sosteneva che l'atto avesse natura non novativa: il pagamento concordato non derivava dalla costituzione di una nuova obbligazione e non sostituiva il precedente rapporto con una situazione giuridica nuova, ma incideva esclusivamente sull'entità quantitativa della pretesa, anche in relazione a diritti di legittima.
Norme richiamate
Imposta di registro sugli atti di transazione
L'aliquota dello 0,5% si applica all'atto di transazione quando esso ha funzione definitoria o conciliativa e non produce effetti novativi, cioè quando non costituisce una nuova obbligazione sostitutiva di quella precedente.
Disciplina civilistica della novazione
La novazione richiede la sostituzione dell'obbligazione originaria con una nuova obbligazione, caratterizzata da un oggetto o da un titolo nuovo e dall'intento novativo. La semplice riduzione, quantificazione o regolazione della pretesa non è sufficiente.
Diritti di legittima
La definizione economica di una controversia relativa a diritti di legittima può essere trattata come transazione non novativa se l'accordo si limita a determinare consensualmente l'importo dovuto senza creare un rapporto obbligatorio nuovo e autonomo.
Massime di principio
- Per stabilire l'aliquota dell'imposta di registro non è sufficiente il nomen utilizzato dalle parti: occorre verificare gli effetti giuridici concreti dell'atto.
- Una transazione è non novativa quando si limita a comporre una lite, rideterminare l'importo dovuto o rinunciare parzialmente a pretese preesistenti, senza estinguere e sostituire l'obbligazione originaria con una nuova.
- La presenza di una quietanza non rende automaticamente l'atto novativo: essa può limitarsi ad attestare il pagamento della somma concordata nell'ambito della definizione della controversia.
- In caso di transazione non novativa con funzione esclusivamente conciliativa e quantitativa, trova applicazione l'aliquota dello 0,5% prevista per tali atti.
- Per sostenere la natura non novativa è utile che il testo dell'accordo evidenzi il collegamento con il rapporto controverso originario, la finalità di evitare o chiudere il contenzioso e l'assenza di una nuova obbligazione sostitutiva.
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