Cassazione Civile, Ordinanza n. 15434/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal riconoscimento, da parte di alcuni lavoratori assunti originariamente con contratti di formazione e lavoro, poi trasformati in rapporti a tempo indeterminato e successivamente transitati ex art. 2112 c.c. presso altra società a seguito di cessione di ramo d'azienda, del diritto a percepire il c.d. "nuovo terzo elemento salariale" previsto dal CCNL autoferrotranvieri del 25 luglio 1997. I giudici di merito avevano ritenuto che il periodo di formazione e lavoro dovesse essere computato a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio e che, quindi, i lavoratori dovessero essere considerati "già in forza a tempo indeterminato" alla data del rinnovo contrattuale, con conseguente diritto alle differenze retributive; avevano inoltre condannato la società datrice di lavoro a pagare tali somme e la società cedente a manlevarla. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 3, comma 5, d.l. n. 726/1984, sostenendo che il diritto al nuovo terzo elemento salariale non dipendesse dall'anzianità di servizio in senso tale da imporne la conservazione ai lavoratori che, alla data del CCNL, erano ancora in contratto di formazione e lavoro; 2) violazione dell'art. 4 del CCNL 25.7.1997, perché l'elemento retributivo in questione non rientrerebbe tra quelli disciplinati dalla normativa sui contratti di formazione e lavoro; 3) violazione in tema di prescrizione, assumendo erronea la ricostruzione della decorrenza del termine quinquennale in relazione alla modifica dell'art. 18 L. n. 300/1970 operata dalla L. n. 92/2012.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando le domande originarie dei lavoratori volte all'accertamento del diritto al nuovo terzo elemento salariale. Le spese dell'intero processo sono state compensate per la presenza, al momento della proposizione del ricorso, di orientamenti contrastanti.
Norme richiamate
Il transito dei lavoratori a seguito di cessione di ramo d'azienda è richiamato solo come dato fattuale del trasferimento del rapporto; non viene in discussione come fonte del diritto rivendicato.
art. 3, comma 5, d.l. 30 ottobre 1984, n. 726
La norma, convertita con L. n. 863/1984, è interpretata nel senso che la trasformazione del contratto di formazione e lavoro comporta il riconoscimento dell'anzianità maturata, ma non attribuisce diritti a voci retributive che i lavoratori non hanno mai percepito.
L. 19 dicembre 1984, n. 863
È richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 726/1984, nel quadro della disciplina dei contratti di formazione e lavoro.
art. 4 del CCNL 25 luglio 1997
La clausola collettiva che sopprime il terzo elemento salariale e ne conserva il valore solo per i dipendenti già in forza a tempo indeterminato è ritenuta legittima nei confronti di chi, alla data dell'accordo, era ancora in contratto di formazione e lavoro e non aveva mai goduto di quella voce retributiva.
art. 18 L. 20 maggio 1970, n. 300
È evocato dal terzo motivo di ricorso in relazione alla prescrizione dei crediti retributivi; il motivo è però assorbito e la Corte non ne esamina il merito.
È richiamata come riforma che ha modificato l'art. 18 St. lav.; la Corte non decide sul punto per effetto dell'assorbimento del motivo sulla prescrizione.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
La Corte, cassata la sentenza, decide direttamente nel merito perché non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c.
La Corte richiama i propri precedenti più recenti, aderendo al consolidato orientamento già espresso in casi analoghi.
Massime di principio
- La trasformazione di un contratto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato comporta il riconoscimento dell'anzianità maturata, ma non determina automaticamente la conservazione di emolumenti che il lavoratore non abbia mai percepito prima della loro soppressione o modifica in sede collettiva.
- È legittima la clausola collettiva che, nel sopprimere una voce retributiva, ne preservi il valore solo per i lavoratori già titolari di quel trattamento al momento dell'accordo, escludendo chi, pur essendo in servizio con contratto di formazione e lavoro, non ne fosse ancora beneficiario.
- Non sussiste discriminazione né lesione di un diritto quesito quando il diverso trattamento tra lavoratori deriva dal fatto che una determinata voce retributiva era già entrata nel patrimonio economico di alcuni e non di altri al momento della sua soppressione.
- In presenza di un orientamento di legittimità consolidato e di fattispecie sovrapponibili, la Corte può cassare la decisione impugnata e definire la causa nel merito senza rinvio, se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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