Cassazione Civile, Ordinanza n. 16337/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia origina da due distinti licenziamenti intimati da un ente pubblico al dipendente: un primo licenziamento del novembre 2011 per assenze ingiustificate e un secondo provvedimento espulsivo del dicembre 2012 per ulteriori assenze ingiustificate. In primo grado il lavoratore aveva agito per far dichiarare l’illegittimità di entrambi i recessi; in appello la Corte territoriale ha dichiarato illegittimo il primo licenziamento ma ha ritenuto perdurante l’efficacia del secondo, osservando che l’appellante aveva censurato solo la decisione relativa al primo recesso senza riproporre le doglianze sul secondo. Il ricorso per cassazione avverso tale decisione era stato dichiarato inammissibile. Con il successivo ricorso per revocazione il lavoratore deduce tre errori di fatto: 1) che la Corte avrebbe erroneamente applicato l’art. 18 l. n. 300/1970, come modificato dalla l. n. 92/2012, escludendo la reintegrazione nonostante il primo licenziamento fosse anteriore alla novella; 2) che sarebbe stata mal applicata la disciplina dell’art. 18, comma 7, l. n. 300/1970, sempre sul punto della reintegrazione; 3) che la Corte avrebbe trascurato la mancata applicazione, da parte dell’ente, dell’art. 35, comma 5.2, d.lgs. n. 165/2001, introdotto dal d.l. n. 75/2017, relativo alle linee guida sulle procedure concorsuali e sulla valutazione dei titoli. La Corte osserva che tali censure investono in realtà valutazioni di diritto e non un errore revocatorio ai sensi dell’art. 395 c.p.c., e che la questione delle linee guida concorsuali è del tutto estranea alla lite sui licenziamenti.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione. Ritiene che non sia configurabile alcun errore di fatto revocatorio, poiché i motivi mirano a contestare valutazioni giuridiche già espresse nella precedente sentenza, in particolare sulla non applicabilità della reintegrazione a fronte della perdurante interruzione del rapporto per effetto del secondo licenziamento. Conseguentemente condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
novellato dalla legge n. 92/2012
La deduzione della sua violazione non integra errore di fatto revocatorio; nel caso concreto la questione della reintegrazione è stata risolta come valutazione giuridica non sindacabile con revocazione.
art. 18, comma 7, l. n. 300/1970
novellato dalla legge n. 92/2012
La censura sulla sua applicazione è stata considerata un motivo di diritto, non un errore di fatto, e quindi inidonea a fondare la revocazione.
art. 35, comma 5.2, d.lgs. n. 165/2001
introdotta dal d.l. n. 75/2017
La sua evocazione è stata ritenuta estranea alla controversia, che riguardava la legittimità di licenziamenti per assenze ingiustificate.
L’errore revocatorio deve essere un errore di fatto; non lo è la contestazione di valutazioni o opzioni esegetiche di diritto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto non è uno strumento per contestare la ricostruzione giuridica compiuta nella precedente decisione, né per rimettere in discussione l’interpretazione o l’applicazione di norme di diritto.
- Non integra errore revocatorio la censura che investa la valutazione di congruità o la scelta esegetica adottata dal giudice su questioni giuridiche, anche se formulate come "errore di fatto".
- Per dedurre un’omessa pronuncia o un vizio assimilabile in sede di impugnazione è necessario indicare specificamente gli atti processuali dai quali risulti che la questione sia stata ritualmente e inequivocabilmente devoluta al giudice; altrimenti la doglianza è inammissibile.
- La reintegrazione nel posto di lavoro può essere esclusa se, al momento della decisione, risulti che il rapporto sia stato nuovamente interrotto da un secondo licenziamento ancora sub iudice, poiché viene meno il presupposto della perdurante esistenza del rapporto.
- Questioni normative del tutto estranee al thema decidendum non possono fondare la revocazione della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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