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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09018/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una verifica della Guardia di Finanza su una pluralità di società ritenute emittenti fatture per operazioni inesistenti, con una società qualificata come "cartiera". Sulla base del PVC, l'Agenzia delle Entrate ha notificato avvisi di accertamento per IRES, IVA e IRAP relativi agli anni 2009, 2010 e 2011, per un importo complessivo di oltre sedici milioni di euro, anche nei confronti di un avvocato ritenuto amministratore di fatto della società. Il contribuente ha impugnato gli atti sostenendo di essere estraneo alla società e di aver prestato solo assistenza professionale in alcune vicende legali. In primo grado il ricorso è stato respinto; in appello la CTR ha invece accolto l'impugnazione valorizzando l'assoluzione in sede penale del contribuente "per non aver commesso il fatto" e annullando gli avvisi. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione degli artt. 116 c.p.c. e 654 c.p.p. per avere la CTR fondato la decisione solo sulla sentenza penale senza esaminare il materiale probatorio, e nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost., perché il giudice d'appello non avrebbe svolto alcuna autonoma valutazione degli elementi di causa.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i motivi dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che nel processo tributario la sentenza penale di assoluzione non produce automaticamente giudicato, ma può solo essere valutata come elemento probatorio dal giudice tributario, il quale deve confrontarla con gli altri elementi acquisiti e motivare autonomamente. Nel caso concreto la CTR si era limitata a recepire acriticamente l'esito assolutorio penale, senza esaminare né la sentenza penale né le prove offerte dalle parti, rendendo la motivazione inferiore al minimo costituzionale. Per questo la Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    indicato quale parametro del primo motivo di ricorso per dedurre la violazione di legge

  • art. 116 c.p.c.

    la sua violazione non può essere invocata per contestare un mero errore di valutazione della prova; il giudice deve comunque esercitare il prudente apprezzamento del materiale probatorio

  • art. 654 c.p.p.

    richiamato per escludere l'automatica efficacia nel giudizio tributario di una sentenza penale, specie se non irrevocabile

  • art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.

    indicato quale parametro del motivo sulla nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    la sentenza è nulla se la motivazione è solo apparente o del tutto mancante di reale sillogismo argomentativo

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per il requisito della motivazione

  • art. 111, comma sesto, Cost.

    impone che la motivazione della decisione sia effettiva e sufficiente al minimo costituzionale

  • art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per ribadire che nel processo tributario operano limiti diversi alla prova e possono entrare anche presunzioni semplici

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato anche nel passaggio sui poteri di valutazione del giudice tributario rispetto agli elementi probatori e alla sentenza penale

Massime di principio

  • Nel processo tributario la sentenza penale, anche irrevocabile, di condanna o assoluzione non ha automatica efficacia di giudicato sulla pretesa fiscale: il giudice tributario deve valutarla come elemento probatorio, confrontandola con il restante materiale istruttorio.
  • Il giudice tributario non può limitarsi a richiamare l'esito del processo penale, ma deve svolgere un'autonoma valutazione critica dei fatti rilevanti ai fini fiscali e dare conto degli elementi di prova offerti da entrambe le parti.
  • L'assoluzione penale del soggetto ritenuto responsabile non esclude, di per sé, la sua responsabilità fiscale, ove l'atto impositivo sia sorretto da indizi validi e sufficienti secondo le regole probatorie del processo tributario.
  • La motivazione per relationem a una decisione penale è ammissibile solo se il contenuto richiamato sia riprodotto o comunque esplicitato in modo tale da consentire il controllo della compatibilità logico-giuridica del rinvio; un richiamo generico o meramente adesivo determina nullità della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

Testo integrale

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