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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05368/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consumatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di finanziamento stipulato per il rimborso mediante cessione del quinto della pensione. La parte finanziata aveva agito per ottenere la restituzione di commissioni e costi accessori ritenuti indebitamente trattenuti o comunque non dovuti in caso di estinzione anticipata, sostenendo: l'illegittimità delle clausole relative alle commissioni a favore della mutuante e dell'intermediario; la mancanza di concreta giustificazione causale dei costi; la vessatorietà delle clausole per grave squilibrio tra prestazioni; la violazione degli obblighi di chiarezza e trasparenza. In appello, la società resistente aveva ottenuto la riforma della decisione di primo grado sul rilievo che non fosse legittimata passivamente perché non accipiens delle somme richieste in restituzione. Con il ricorso per cassazione la parte finanziata denuncia la violazione dell'art. 2033 c.c., sostenendo che il Tribunale avesse errato nell'individuare il legittimato passivo dell'azione di ripetizione dell'indebito: le somme destinate alle commissioni della resistente sarebbero state trattenute dalla mutuante quale mera delegata all'incasso, sicché la vera destinataria finale del pagamento era la resistente; inoltre, la resistente non aveva specificamente contestato di aver incassato le somme.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso. Ritiene che il Tribunale abbia applicato in modo non corretto il principio secondo cui, nell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, è legittimato passivo il soggetto che sia effettivo destinatario delle somme, anche se non le abbia materialmente incassate personalmente e anche quando l'incasso sia avvenuto tramite un rappresentante o un delegato. Poiché il giudice di merito aveva accertato che le somme pretese erano destinate alla resistente, la sola circostanza che non fossero state materialmente versate nelle sue mani non escludeva la sua legittimazione passiva. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio al Tribunale di Sassari in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    L'azione di ripetizione dell'indebito è un'azione restitutoria e personale, esperibile nei confronti del soggetto che sia effettivo accipiens delle somme, anche se l'incasso sia avvenuto per il tramite di un rappresentante o di un delegato all'incasso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di legittimità dedotto per censurare la violazione e falsa applicazione di legge commessa dal giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente come parametro del comportamento processuale della controparte, sostenendo che non vi fosse stata specifica contestazione dell'avvenuto incasso delle somme.

  • artt. 33 e 34 cod. cons.

    Sono evocati in fatto dalla parte ricorrente per sostenere la vessatorietà e lo squilibrio delle clausole economiche del contratto, ma non costituiscono la ratio decidendi dell'accoglimento in cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso.

Massime di principio

  • Nell'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. la legittimazione passiva spetta al soggetto che sia il reale destinatario del pagamento, cioè l'accipiens sostanziale, anche se la materiale percezione delle somme sia avvenuta tramite un terzo che abbia agito quale delegato o rappresentante all'incasso.
  • Ai fini dell'individuazione del legittimato passivo non è decisivo il solo dato materiale che le somme non siano transitate direttamente nelle mani del convenuto, se il titolo e la struttura del rapporto contrattuale consentono di ritenere che quelle somme fossero destinate alla sua sfera giuridica.
  • Quando il giudice di merito accerta che somme oggetto di domanda restitutoria erano destinate a un determinato soggetto, non può negarne la legittimazione passiva limitandosi a valorizzare la mancanza di incasso diretto.
  • La ripetizione dell'indebito ha natura restitutoria e personale: la domanda deve essere rivolta contro chi abbia effettivamente tratto utilità patrimoniale dal pagamento, direttamente o per il tramite di un incaricato alla riscossione.

Come è indicizzato

MaterieInadempimento
RamiObbligazioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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