Cassazione Penale, Ordinanza n. 07564/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, emessa dopo un precedente annullamento con rinvio, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La censura investiva la nuova determinazione della pena complessiva per effetto della continuazione tra il reato di ricettazione già giudicato in particolare tenuità e una contravvenzione in materia di armi, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avrebbe violato la statuizione rescissoria e avrebbe quantificato in modo errato l'aumento di pena per il reato satellite. La Corte di cassazione rileva però che i motivi erano generici e non si confrontavano con le argomentazioni dei giudici di merito, rendendo impossibile una critica ragionata alla motivazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la Corte di appello, dopo aver dato atto del giudicato parziale sulla ricettazione ex art. 648, comma 4, c.p. e sulla relativa pena base, avesse correttamente applicato la continuazione con la contravvenzione ex art. 4 l. n. 110/1975, limitando l'aumento alla sola pena pecuniaria per euro 20 di multa e pervenendo a una pena finale più favorevole rispetto sia alla condanna di primo grado sia alla precedente sentenza di appello. Non vi era quindi violazione del rinvio, né dei limiti del principio devolutivo ex art. 597, comma 1, c.p.p. La censura sull'entità dell'aumento per la continuazione è stata ritenuta infondata perché l'incremento applicato risultava compatibile con quello presumibilmente calcolato in primo grado. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come titolo della ricettazione di particolare tenuità, già coperta da giudicato parziale e posta a base della determinazione della pena base
indicato come contravvenzione satellite oggetto del giudizio di continuazione e dell'aumento di pena pecuniaria
richiamato per affermare che la sentenza rescissoria aveva annullato la decisione che aveva illegittimamente sciolto il vincolo della continuazione oltre i limiti devolutivi
divieto di reformatio in peius
menzionato come ulteriore limite che, nel caso concreto, non è stato violato perché il trattamento sanzionatorio finale era più favorevole
Cassa delle ammende
destinataria della sanzione pecuniaria accessoria di euro 3.000 conseguente all'inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità i motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; censure generiche o meramente assertive non consentono di introdurre una critica effettiva e determinano l'inammissibilità del ricorso.
- Quando una sentenza rescissoria riguarda solo la illegittima eliminazione del vincolo della continuazione, il giudice di rinvio deve attenersi al capo annullato e può rideterminare la pena per il reato satellite entro i limiti compatibili con la frazione già apprezzata nei gradi precedenti.
- Non vi è violazione del divieto di reformatio in peius né del principio devolutivo se, nel complesso, la pena finale risultante dal giudizio di rinvio è più favorevole di quella inflitta nei gradi precedenti.
- La verifica dell'aumento per continuazione va compiuta in concreto rispetto alla base sanzionatoria già individuata nei precedenti gradi; l'incremento è censurabile solo se manifestamente incompatibile con la pena già stimata per il reato satellite.
Come è indicizzato
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